Danno all’immagine della Regione: prescrizione sospesa e riduzione equitativa in appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 48 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 è sospeso, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, fino alla conclusione del procedimento penale, che coincide con la pronuncia della Corte di cassazione, anche quando questa disponga il rinvio ad altra sezione d’appello per la rideterminazione della pena. L’art. 17, comma 30-ter non ha introdotto la fattispecie risarcitoria, ma ha soltanto limitato l’esercizio dell’azione, già ammessa in via giurisprudenziale prima del 2009, richiedendo la condanna definitiva per uno dei delitti del capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Nella liquidazione equitativa del danno all’immagine, il giudice non può valorizzare il fattore di aggravamento derivante dalla durata del processo penale, né la successiva nomina dell’agente a carica pubblica estranea alla vicenda illecita.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con sentenza n. 180/2023, aveva accolto la domanda risarcitoria della Procura regionale nei confronti di un’ex consigliere regionale, condannandola al pagamento di euro 77.293,64 a titolo di danno all’immagine subito dalla Regione autonoma della Sardegna. In precedenza, con distinta pronuncia confermata in appello, la stessa era stata condannata alla restituzione della medesima somma, percepita a valere sui fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari senza dimostrazione delle spese.
In sede penale l’appellante era stata condannata per peculato, ex artt. 81 e 314 cod. pen.; la vicenda si era definita con la sentenza della Corte di cassazione n. 3751/2020, con rinvio ad altra sezione d’appello per la rideterminazione della pena. L’appellante ha impugnato la decisione contabile deducendo tre motivi: prescrizione del danno, inapplicabilità retroattiva della fattispecie e quantificazione equitativa.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio richiama il terzo periodo dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, ove si prevede che il decorso della prescrizione sia sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Il richiamo dell’appellante all’art. 51, comma 6, c.g.c. è inconferente, poiché tale disposizione attiene alla nullità per violazione dei presupposti di proponibilità dell’azione e non alla prescrizione quinquennale. L’attività istruttoria della Procura regionale si è svolta dopo l’entrata in vigore della norma, onde non occorre applicare il principio di retroattività temperata delle Sezioni riunite n. 12/2011/QM. Il dies a quo va ancorato alla sentenza della Cassazione n. 3751/2020, non a quella di primo grado del 2017, in quanto oggetto di impugnazione.
Sul secondo motivo, la Corte conferma un indirizzo consolidato: la risarcibilità del danno all’immagine era già principio pacifico prima del Lodo Bernardo, come attestano le pronunce delle Sezioni riunite e della Cassazione. La novella ha operato una mera scelta di presupposto processuale, richiedendo la condanna definitiva per i delitti del capo I del titolo II del libro secondo, secondo una scelta non irragionevole riconosciuta dalla Corte cost. n. 355/2010. Il diritto all’immagine della P.A. trova fondamento nell’art. 97 Cost. e nella legge n. 241/1990.
Sul terzo motivo, il Collegio accoglie la doglianza. Non può valorizzarsi la successiva nomina dell’appellante a sottosegretario di Stato, avvenuta nel 2014 e estranea alla vicenda illecita. Né l’ampia eco mediatica può essere computata per la parte derivante dal prolungarsi del procedimento penale, atteso che tale durata è conseguenza della dinamica processuale e dell’esercizio del diritto di difesa. Il danno all’immagine è quindi rideterminato in euro 20.000,00, oltre interessi legali.
La responsabilità amministrativa è confermata; le spese del grado sono poste a carico dell’appellante in applicazione dell’art. 31, comma 1, c.g.c.
Nota della Redazione
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