Rinnovazione dell’esame dell’imputato e motivazione rafforzata nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 35586 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per omessa rinnovazione dell’esame dell’imputato, il giudice del merito è tenuto a riassumere l’esame del predetto, fatta salva la facoltà di non rispondere, e a procedere alla rivalutazione di tutte le prove dichiarative poste a fondamento della condanna. Qualora il giudice del rinvio riformi in peius la sentenza assolutoria di primo grado, egli deve assolvere all’obbligo di motivazione rafforzata, dando conto delle ragioni per le quali le dichiarazioni testimoniali e quelle dell’imputato assumano, nel nuovo giudizio, una valenza dimostrativa diversa da quella ritenuta in precedenza. La rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di reformatio in peius non ammette distinzioni in base alla qualità soggettiva del dichiarante, valendo per il testimone puro, per quello assistito, per il coimputato in procedimento connesso e per l’imputato che abbia reso dichiarazioni in causa propria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, riformava la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di primo grado, condannando l’imputato per il delitto di peculato di cui all’art. 314 cod. pen. alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale dato solo formalmente corso al dictum della sentenza rescindente, senza procedere a una effettiva rivalutazione delle dichiarazioni dell’imputato unitamente alle altre prove orali, e per la mancanza di motivazione rafforzata a fronte dell’overturning decisorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, muovendo dalla premessa metodologica che la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di annullamento con rinvio, con il quale era stato affermato che, in presenza di un overturning basato sull’esame delle prove testimoniali, era necessario disporre nel giudizio di appello il nuovo esame dell’imputato per la rivalutazione di tutte le prove dichiarative poste a fondamento della condanna.

La Corte territoriale, in applicazione del principio generale affermato dalle Sezioni Unite “Dasgupta”, aveva proceduto a esaminare nuovamente l’imputato e a valutare le sue dichiarazioni comparandole con quelle già rese dai testi, spiegando le ragioni per le quali queste ultime dovessero essere considerate maggiormente credibili rispetto alla versione dell’imputato.

Il giudice del rinvio, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, ha recepito le indicazioni contenute nella sentenza rescindente, provvedendo alla rinnovazione dell’esame dell’imputato, e ha altresì assolto al concorrente obbligo di motivazione rafforzata, indicando in maniera approfondita gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado in merito all’inattendibilità del teste.

La Corte ha evidenziato come il giudice del rinvio abbia dato conto dell’atteggiamento attendista del funzionario amministrativo in ordine alla mancata immediata contestazione della mancata consegna del denaro, avendo riguardo a una serie di ulteriori circostanze che valgono a corroborare le accuse nei confronti dell’imputato.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa in favore della parte civile, non avendo questa apportato alcun contributo utile alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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