Pena per reato assorbito eliminata: nessuna illegalità nel cumulo (Cass. pen. Sez. I n. 6224 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione il giudice non è chiamato a rideterminare la pena quando il reato già condonato sia stato dichiarato assorbito in quello di bancarotta fraudolenta e la corrispondente pena sia stata espressamente eliminata in motivazione e dispositivo della sentenza di condanna. In tal caso la pena del reato assorbito non concorre al trattamento sanzionatorio complessivo e non è posta in esecuzione, sicché difetta il presupposto per invocare la violazione del ne bis in idem e degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. Eventuali incongruenze della motivazione su tale punto vanno dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione, non con l’incidente di esecuzione.

Il Fatto

Con una prima sentenza il Tribunale aveva condannato il ricorrente per appropriazione indebita, commessa nel 2006 e avente ad oggetto un autocarro e un semirimorchio ricevuti in locazione finanziaria; la pena era stata interamente condonata per indulto. Con una seconda sentenza, divenuta irrevocabile, lo stesso Tribunale aveva condannato il medesimo soggetto per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di più beni, fra cui il semirimorchio, dichiarando assorbito il reato di appropriazione indebita.

Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dare esecuzione alla prima sentenza, più favorevole, e di rideterminare la pena irrogata con la seconda, scomputando gli otto mesi già condonati. Il Tribunale ha rigettato l’istanza, rilevando la non piena coincidenza dei fatti, la preclusione del ne bis in idem e la diversa struttura del calcolo sanzionatorio. Propone ricorso per cassazione l’interessato con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce le doglianze come un’unica censura: il giudice dell’esecuzione, in violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., non avrebbe posto rimedio a una situazione di illegalità della pena, poiché la pena inflitta per la distrazione del veicolo sarebbe stata dapprima condonata e poi, di fatto, posta in esecuzione con la sentenza per bancarotta.

Il ragionamento della Corte muove dalla lettura diretta degli atti. Nell’ultima pagina della sentenza del 2017 il giudice di merito, nel determinare il trattamento sanzionatorio, ha precisato che la pena è comprensiva anche del reato di appropriazione indebita, assorbito nel reato di bancarotta, e che «va pertanto eliminata la corrispondente pena inflitta». Il dispositivo conferma tale statuizione, dichiarando assorbito il reato e eliminata la corrispondente pena.

Tale lettura, prosegue la Corte, è confermata dalla sentenza di appello del 2021, che richiama l’assorbimento della condotta e l’eliminazione della relativa pena. Ne deriva che la pena inflitta per l’appropriazione indebita, in virtù dell’assorbimento, è stata eliminata dal panorama sanzionatorio della decisione del 2017 e non ha concorso, neppure in parte, alla sua determinazione.

Su questa base la prospettazione difensiva è infondata: proprio per effetto dell’assorbimento, la pena già condonata non è stata posta in esecuzione con la sentenza successiva. Manca, dunque, il presupposto dell’illegalità dedotta in sede esecutiva.

La Corte aggiunge che eventuali incongruenze motivazionali avrebbero dovuto essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, nella specie non attivati. Il ricorso è quindi rigettato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., e condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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