Prelievo ematico d’iniziativa sanitaria e obbligo di avviso al conducente (Cass. pen. Sez. VII n. 9352 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’esecuzione del prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non sussiste soltanto quando la polizia giudiziaria richieda direttamente l’effettuazione del prelievo presso una struttura sanitaria, ma anche quando chieda che tale accertamento venga eseguito sul prelievo già operato autonomamente dalla struttura a fini di diagnosi e cura. L’obbligo resta escluso solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi già eseguita. La mancata formulazione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. subito dopo la lettura del dispositivo non determina la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione di insussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 186 cod. strada, con sentenza del Tribunale di Milano poi parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduce violazione della legge processuale, lamentando l’inutilizzabilità dell’esito degli esami alcolemici; con il secondo censura l’omessa formulazione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. dopo la lettura del dispositivo.
La Corte di appello aveva già vagliato e disatteso la doglianza sull’esame alcolemico, rilevando che il prelievo fu eseguito a fini di diagnosi e cura e che il relativo esito fu comunicato alla polizia locale solo successivamente e su richiesta di quest’ultima.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente esaminato dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto, senza che il ricorrente ne operi alcun confronto critico. I giudici di appello hanno accertato che il prelievo ematico fu eseguito in ambito medico per finalità di diagnosi e cura e che il referto fu trasmesso alla polizia locale solamente dopo la richiesta avanzata da quest’ultima.
Su questa base la Corte ricostruisce la portata dell’obbligo di preavviso. L’art. 356 cod. proc. pen. e l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. impongono alla polizia giudiziaria di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore non solo quando richieda l’esecuzione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale accertamento venga svolto sul prelievo già eseguito autonomamente dalla struttura per finalità terapeutiche.
L’obbligo di avviso viene quindi meno soltanto nella diversa ipotesi in cui la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi già effettuata: è questa, secondo la Corte, la situazione verificatasi nel caso concreto, come ritenuto dalla Corte territoriale.
La Corte aggiunge che la prospettazione difensiva diretta a sostenere un travisamento dell’elemento probatorio relativo all’esecuzione del prelievo secondo il protocollo di cura del paziente si risolve nella sollecitazione di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, e come tale preclusa nel giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che l’omessa formulazione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. comporti la nullità della sentenza, poiché essa presuppone un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
- Art. 356 c.p.p. – Assistenza del difensore
- Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva