Accesso agli atti e controllo datoriale su turni e ordini di servizio (TAR Sicilia n. 2139 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere datoriale di organizzazione del lavoro, riconducibile all’art. 2094 cod. civ., non esclude che il rapporto di lavoro subordinato sia assoggettato alla regola generale dell’esercizio secondo buona fede ex art. 1375 cod. civ. Ne consegue che l’istanza di accesso agli atti aziendali avente ad oggetto turni, cambi turno e ordini di servizio non integra di per sé un controllo generalizzato vietato dall’art. 24, quarto comma, legge n. 241/1990, ma è strumentale a verificare l’osservanza di quel canone. Resta fermo il limite dell’art. 22, primo comma, lett. d), legge n. 241/1990: non sono ostensibili informazioni prive della forma di documento amministrativo. L’ostensione di atti che coinvolgono la posizione di soggetti terzi impone il previo contraddittorio endoprocedimentale ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006, con conseguente annullamento del diniego e riesercizio del potere.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico locale, addetti al servizio di operatore di esercizio, presentavano istanza di accesso documentale per acquisire atti relativi all’organizzazione del lavoro: piani di esercizio, turni assegnati, richieste di cambio turno con le relative motivazioni di rigetto, documentazione attestante impedimenti a determinate fasce orarie, elenchi di dipendenti assegnati a sedi diverse, ordini di servizio per cambi di mansione e riscontro sulle richieste di ferie.
La società riscontrava negativamente l’istanza con una nota, eccependo la tutela dei dati personali di soggetti terzi, la mancanza di un interesse irrinunciabile all’ostensione e il carattere esplorativo, generico e defatigante della richiesta. I dipendenti impugnavano il diniego davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue l’oggetto dell’istanza in più gruppi di documenti. Per quelli consistenti in certificazioni provenienti da enti o autorità sulla impossibilità di taluni dipendenti a prestare servizio in determinate fasce orarie, il rifiuto è legittimo: la loro conoscenza non consente di superare il diritto alla riservatezza dei titolari, mancando la condizione di rango del diritto azionato richiesta dal combinato disposto dell’art. 24, settimo comma, legge n. 241/1990 e dell’art. 60 d.lgs. n. 196/2003.
Quanto agli elenchi di dipendenti assegnati a sedi diverse, agli impiegati con mansione o parametro difforme da quello di assunzione, all’elenco delle richieste di ferie e al riscontro sulla vestizione unilaterale dei turni, l’istanza ha ad oggetto documenti che l’ente dovrebbe formare ad hoc. La loro ostensione è legittimamente negata in forza del combinato disposto dell’art. 22, primo comma, lett. d), e quarto comma, legge n. 241/1990: le informazioni prive della forma di documento amministrativo non sono accessibili.
La riconduzione dei piani di esercizio dei settori gommato, rimessa e manutenzione al proprio interesse industriale e commerciale persuade il Collegio quanto alla operatività del divieto dell’art. 24, comma 6, lett. d), legge n. 241/1990.
Viceversa, per i turni giornalieri con variazioni e straordinari, per le richieste di cambio turno con le relative bocciature e per gli ordini di servizio sui cambi di mansione, l’eccezione di richiesta esplorativa non regge. Il potere datoriale ex art. 2094 cod. civ. non oblitera il fatto che ogni rapporto contrattuale, compreso quello di lavoro, è soggetto alla buona fede ex art. 1375 cod. civ. Avere contezza di turni, cambi e ordini di servizio consente di verificare l’osservanza di quel canone verso tutti i dipendenti, non di esercitare il controllo generalizzato vietato dall’art. 24, quarto comma, legge n. 241/1990.
Il Collegio non condanna tuttavia immediatamente all’ostensione: quegli atti coinvolgono soggetti terzi e impongono l’instaurazione del previo contraddittorio endoprocedimentale tra la società e i dipendenti non ricorrenti, a norma dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento del diniego e ordine alla società di comunicare l’istanza ai controinteressati entro quindici giorni e di adottare un nuovo provvedimento definitivo. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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