Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Veneto n. 1323 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 condiziona la proponibilità dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La nomina del commissario esclude la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non residuando l’esigenza di coazione indiretta che ne giustifica l’applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022. La pronuncia, pubblicata nel maggio 2025, è divenuta definitiva per mancata proposizione di gravame nel termine semestrale.
Notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, il creditore ha atteso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Il titolo è stato notificato ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità di apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.
Il Collegio ha poi riscontrato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, condizione che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 pone per l’esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche. Dalle allegazioni e dalle prove documentali è risultata ragionevole la desunzione dell’inerzia dell’amministrazione debitrice.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario apicale, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’ente, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
È stata invece respinta la domanda di condanna alla penalità di mora, in ragione della già intervenuta nomina del commissario per l’ipotesi di inerzia. Le spese sono state liquidate secondo i valori tabellari per le controversie di modesto valore, ridotti della metà per il carattere seriale della causa, con restituzione del contributo unificato e spese generali maggiorate del quindici per cento.
Nota della Redazione
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