Occupazione appropriativa, spese ad Atac e soccombenza nella fase di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 7950 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese di lite nei confronti di una parte che non abbia più formulato domande presuppone il principio di causalità, per cui non può essere onerata la parte che, con il proprio comportamento, abbia reso necessario il processo. Quando una pronuncia di legittimità accerta che un convenuto resta estraneo al prosieguo del giudizio, la successiva condanna di altra parte a rifondergli le spese dei gradi ulteriori integra violazione del principio di soccombenza. La questione può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non occorrendo ulteriori accertamenti. La separazione dei giudizi, ai sensi dell’art. 103, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce mera facoltà del giudice e il relativo provvedimento è ordinatorio, non impugnabile per cassazione.

Il Fatto

Due società proprietarie di fondi contigui in località Tor Pagnotta agirono nel 1988 davanti al tribunale di Roma contro il Comune, l’Atac e una cooperativa per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa e trasformazione irreversibile dei suoli. Il tribunale accolse le domande verso il solo Comune. Dopo una prima cassazione, la Corte d’appello ritenne edificabili i terreni, ma una sentenza del 2005 cassò quelle decisioni affermando la natura agricola dei fondi e la necessità di liquidare il danno secondo il valore agricolo di mercato, rinviando anche per l’accertamento della data di perfezionamento dell’occupazione.

Nel rinvio fu accertata come data dell’illecito l’8 settembre 1987 e liquidato il risarcimento. La ricorrente ha impugnato la sentenza del rinvio sul criterio di quantificazione e sul governo delle spese, deducendo sei motivi, contestando in particolare la condanna a rifondere le spese ad Atac anche per i giudizi successivi alla sentenza del 2005.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi e il sesto sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che il vizio denunciabile per l’adesione alle conclusioni del consulente tecnico è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza applicata al caso concreto o di omissione di accertamenti indispensabili. Al di fuori di tale ambito la censura è mero dissenso rispetto alle conclusioni del c.t.u. Il ricorrente deve inoltre rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente i passaggi della relazione non condivisi.

Nel merito, la Corte d’appello ha tenuto conto del principio di diritto enunciato in sede di legittimità: ha riconosciuto la natura agricola dei suoli e ha incaricato il c.t.u. di stimarne il valore secondo i possibili utilizzi intermedi. La scelta di accogliere l’ipotesi del deposito, scartando quelle dei chioschi e delle attività sportive, è valutazione di merito non sindacabile, perché la destinazione dell’area a servizi pubblici, con specifica vocazione ad autorimessa, era incompatibile con usi di minore impatto.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. La separazione dei processi è mera facoltà del giudice, esercitabile su istanza congiunta delle parti o quando la riunione renda il processo più gravoso, e il provvedimento è ordinatorio, non giustiziabile davanti alla Cassazione.

Il quinto motivo è inammissibile quanto alle spese tra la ricorrente e il Comune, essendo la compensazione parziale giustificata dal parziale accoglimento dell’indennizzo. Sussiste, invece, l’omessa pronuncia sulla condanna del Comune a rifondere il 50% delle spese in favore della ricorrente, ma la volontà del giudice emerge dalla motivazione: la discrasia va corretta con la procedura di correzione degli errori materiali ai sensi degli artt. 287 e seguenti del cod. proc. civ.

La Corte accoglie invece la doglianza sulla condanna a favore di Atac. La società che non ha proposto alcuna domanda verso l’azienda nei giudizi successivi alla pronuncia del 2005 non può essere onerata delle relative spese, perché le spese di lite dei giudizi di rinvio e di legittimità successivi a quella statuizione non possono fondarsi sul principio di causalità. La questione è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiarandosi che la ricorrente nulla deve ad Atac per le spese successive. Le spese tra Atac e ricorrente sono compensate, con condanna della ricorrente verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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