Eccezione di interruzione della prescrizione è in senso lato e rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8556 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto. Essa può pertanto essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, senza che il rilievo sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte. La relativa deduzione è ammissibile anche per la prima volta in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis. Ne consegue che il giudice d’appello, una volta accertata l’immutabilità del quadro fattuale già acquisito in primo grado, non può respingere l’allegazione come tardiva, ma deve esaminarla nel merito.

Il Fatto

Il contribuente, una società, aveva ricevuto dall’Istituto previdenziale un avviso di addebito per sanzioni civili sulle differenze contributive versate in relazione a un collaboratore iscritto alla Gestione separata. La società aveva dapprima trasmesso i flussi contributivi attestanti un importo inferiore a quello dovuto, ritenendo per errore che il collaboratore fosse iscritto ad altra gestione previdenziale; accortasi dell’errore, aveva inviato nuovi flussi con l’importo esatto e aveva pagato la differenza.

La società propose opposizione all’avviso di addebito e ottenne ragione in primo grado. La pronuncia fu confermata in appello, sul rilievo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi. L’Istituto ricorre in cassazione deducendo che i nuovi flussi, inviati a revoca dei precedenti, avrebbero avuto efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 cod. civ. e che tale allegazione non poteva essere considerata nuova, fondandosi su fatti storici già dedotti in primo grado.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa. Il ricorso, sebbene in modo sintetico e anche mediante narrazione contenuta nel corpo del motivo, riporta l’oggetto del giudizio di primo grado, le difese della società e le ragioni del rigetto della pretesa dell’Istituto in entrambi i gradi di merito.

Nel merito il ricorso è fondato. Dalla sentenza impugnata emerge che i fatti allegati dalle parti sin dal primo grado erano rimasti invariati: la società aveva inviato inizialmente i flussi Emens per un importo inferiore al dovuto, poi, rilevato l’errore, aveva trasmesso nuovi flussi con l’importo corretto e provveduto al pagamento della differenza. Su questo quadro fattuale, non emendato in appello, l’Istituto aveva allegato in secondo grado che i nuovi flussi, inviati a revoca dei precedenti, avessero efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.

La Corte d’appello aveva ritenuto tardiva tale allegazione, in quanto avanzata per la prima volta solo in appello. Il convincimento è errato. La Suprema Corte, con orientamento cui intende dare continuità, ha chiarito che l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e può quindi essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, senza che il rilievo sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, con la precisazione della sua ammissibilità anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis (Cass. n. 9810/2023). Si è anche aggiunto che l’eccezione di interruzione della prescrizione è pienamente ammissibile in appello (Cass. n. 24214/2016).

Essendo pacifico che i fatti storici non mutarono in appello, la deduzione secondo cui i flussi integravano un riconoscimento di debito con efficacia interruttiva ex art. 2944 cod. civ. poteva essere avanzata per la prima volta in appello quale eccezione in senso lato, e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarla. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la pronuncia sulle spese di lite del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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