Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 8755 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente articolato in violazioni di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio. La deduzione di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella su cui esso sarebbe gravato, secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. In tema di prove, è inammissibile la censura che si limiti a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito, essendo consentita la doglianza solo nei rigorosi limiti del sindacato sui vizi di motivazione. La valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento e la comparazione tra prove civili e penali costituiscono apprezzamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e logica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia popolare in forza di contratto di locazione, aveva chiesto all’ente proprietario di effettuare opere di manutenzione anche straordinaria e aveva manifestato la volontà di riscattare l’appartamento unitamente al vano sottotetto, accatastato in un primo momento insieme all’alloggio. L’ente, rilevate irregolarità, revocava in autotutela l’accatastamento e negava il riscatto.
La conduttrice convenne in giudizio l’istituto per il risarcimento dei danni, patrimoniali e morali; l’ente spiegò domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per le opere non autorizzate. Il Tribunale rigettò la domanda attrice e accolse la riconvenzionale, condannando al rilascio dell’immobile. La Corte d’appello di Campobasso respinse l’impugnazione. Avverso tale decisione la soccombente propose ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato congiuntamente i motivi, tutti volti a contestare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito. Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli articoli 426 e 447-bis cod. proc. civ. per il mutamento del rito disposto in appello, è stato ritenuto inammissibile per genericità: la ricorrente non evocava la norma regolatrice del mutamento del rito e non indicava in che termini la propria difesa fosse stata pregiudicata.
Il secondo motivo, incentrato sulla lesione dell’affidamento incolpevole in ordine al riscatto dell’alloggio, è stato parimenti respinto. La Corte ha ribadito che la verifica dei presupposti dell’affidamento — la buona fede di chi lo invoca, il comportamento di chi ha determinato la situazione di apparenza, la ragionevole attendibilità dell’aspettativa — costituisce valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, quando la motivazione del giudice di merito risulti congrua.
Quanto al terzo motivo, relativo alla risoluzione del contratto per inadempimento, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia addossato l’onere della prova a una parte diversa da quella corretta, richiamando sul punto Cass. Sez. 6 n. 26769 del 2018 e Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016. La valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento resta tipica questione di merito.
Il quarto motivo, concernente la rilevanza dei profili penali della vicenda, è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente reiterava la censura già sollevata in appello. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento prove non introdotte dalle parti, mentre la diversa attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune prove rientra nell’apprezzamento consentito dall’art. 116 cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020.
L’ultimo motivo, sulla consulenza tecnica e sulle spese, è stato respinto per genericità e per la presenza di una doppia conforme, che preclude il ricorso per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. Il ricorso è stato conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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