Mobilità tra comparti pubblici, prevalgono i profili professionali sulla tabella di equiparazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11633 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità del personale tra amministrazioni pubbliche, l’inquadramento del dipendente trasferito va effettuato, in via prioritaria, mediante il confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi dei comparti di provenienza e di destinazione. La tabella di equiparazione allegata al d.P.C.m. 26 giugno 2015, adottato in attuazione dell’art. 29 bis d.lgs. n. 165/2001, opera come criterio sussidiario e residuale, invocabile solo quando il raffronto tra gli ordinamenti professionali non consenta di individuare la corrispondenza tra aree e categorie. L’art. 2, comma 3, del d.P.C.m. è inequivoco nel subordinare il criterio delle tabelle al prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2. Il giudizio di corrispondenza tra profili professionali di comparti diversi costituisce accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Croce Rossa Italiana con mansioni di autista soccorritore senior, era transitato, per mobilità obbligatoria ex art. 1 comma 387 lettera d) della legge n. 208 del 2015, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara. L’azienda lo aveva inquadrato nell’area B, categoria Bs, profilo di operatore tecnico specializzato (autista di ambulanza).

Il lavoratore chiedeva il riconoscimento della superiore categoria C, invocando la tabella n. 4 allegata al d.P.C.m. 26 giugno 2015. Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda e la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza dell’11 giugno 2020, confermava il rigetto, ritenendo i criteri della tabella n. 4 secondari e residuali rispetto al raffronto degli ordinamenti professionali dei contratti collettivi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio generale in materia di mobilità volontaria e obbligatoria: il dipendente trasferito conserva l’inquadramento, l’anzianità e il trattamento economico maturati presso l’amministrazione di provenienza, applicandosi poi la disciplina contrattuale del comparto di destinazione. Il passaggio diretto ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 è ricondotto alla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. (richiamato il precedente Sez. L n. 16846 del 2016), con la conseguenza che l’individuazione del trattamento spettante va operata sulla base dell’inquadramento di origine, entro la disciplina legale e contrattuale del comparto di arrivo.

Su questa base la Corte esamina la disciplina di riferimento. L’art. 29 bis d.lgs. n. 165/2001 demanda al d.P.C.m. la definizione di una tabella di equiparazione tra i livelli di inquadramento dei diversi comparti. Il d.P.C.m. poi adottato prevede, all’art. 2, comma 1, che le amministrazioni operano l’equiparazione mediante il confronto degli ordinamenti professionali, tenendo conto di mansioni, compiti, responsabilità e titoli di accesso, senza pregiudizio delle progressioni di carriera acquisite.

Il passaggio decisivo è nell’art. 2, comma 3, del d.P.C.m., che individua la corrispondenza economica anche tramite il criterio della prossimità degli importi tabellari, ma “fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2”. La Corte legge l’inciso come inequivoco: la tabella n. 4 cede il passo al criterio del confronto tra ordinamenti professionali.

Il giudice d’appello aveva accertato che il profilo di operatore tecnico di ambulanza è comprensivo della funzione di soccorritore senior del comparto di provenienza. Si tratta di un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione (richiamata Sez. L n. 25511 del 2024). Il primo e il secondo motivo sono quindi rigettati.

Il terzo motivo, fondato sul principio di non discriminazione ex art. 3 Cost. e art. 228 T.F.U.E., e il quarto, proposto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sono dichiarati inammissibili: la delibera regionale invocata non risulta esaminata in sentenza né ritualmente prodotta, con violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; il quarto incontra inoltre lo sbarramento della doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. (richiamata Cass. n. 7478/2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *