Indennità rischio radiologico riconosciuta ai medici anestesisti (Cass. civ. Sez. V n. 11664 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo della Commissione di valutazione del rischio radiologico di cui all’art. 58, comma 4, del d.p.r. n. 270 del 1987 non ha portata costitutiva e non è preclusivo dell’azione giudiziale diretta ad accertare, nei confronti del datore di lavoro, i presupposti dei benefici indennitari previsti dalla disciplina sulle radiazioni ionizzanti. L’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo per il recupero biologico costituiscono diritti soggettivi che sorgono per effetto dell’applicazione del lavoratore ad un’attività che lo esponga professionalmente alle radiazioni in misura superiore ai limiti di legge.

Al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per cui opera la presunzione assoluta di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 460 del 1988, il richiedente ha l’onere di provare l’esposizione qualificata secondo i criteri tecnici del d.lgs. n. 230 del 1995, alternativamente mediante lo svolgimento abituale dell’attività professionale in zona controllata o l’assorbimento annuo di radiazioni che essa comporta.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado e all’esito di c.t.u., ha riconosciuto il diritto di alcuni medici anestesisti di una struttura sanitaria alla percezione dell’indennità radiologica e alla fruizione dello speciale congedo. Il giudice di appello ha ritenuto non dirimente il contrario parere della Commissione di valutazione del rischio radiologico e ha dato rilievo all’abituale svolgimento dell’attività in zona classificata dagli atti aziendali come “controllata”.

La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, resistiti dai lavoratori. La questione centrale attiene alla natura del giudizio della Commissione e alla distribuzione dell’onere probatorio in ordine all’esposizione qualificata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione giuridica dei benefici. L’art. 1 della legge n. 460 del 1988, come integrato dalla legge n. 537 del 1993 e dalla contrattazione collettiva, riconduce l’indennità e il congedo aggiuntivo di quindici giorni per il recupero biologico a prestazioni con funzione indennitaria interne al rapporto di lavoro. Ne deriva la piena natura di diritti soggettivi, rispetto ai quali non opera alcun potere amministrativo discrezionale idoneo a conferire portata costitutiva alla decisione della Commissione.

Il Collegio supera il contrario indirizzo espresso da Cass. 30 maggio 2012, n. 8660, che riconosceva carattere costitutivo alla verifica della Commissione, e si allinea a Cass. 24 agosto 2015, n. 17116. Da quest’ultima si desume un assetto inconciliabile con la portata costitutiva del giudizio amministrativo, posto che la valutazione negativa può essere superata dal contrario accertamento svolto in sede giudiziale. Il giudizio negativo non è pertanto preclusivo dell’azione.

Sul piano dell’onere probatorio la Corte ribadisce la distinzione tra personale radiologico e restante personale. Solo per il primo opera la presunzione assoluta di legge. Per gli altri, l’indennità presuppone il rischio effettivo di un’esposizione non occasionale né temporanea, analoga a quella del personale di radiologia. Il d.lgs. n. 230 del 1995 ha posto una sostanziale equiparazione tra svolgimento abituale dell’attività in zona controllata e assorbimento annuo delle radiazioni, sicché il lavoratore può dedurre, e ha l’onere di dimostrare, l’uno o l’altro aspetto della medesima situazione.

Quanto alla consulenza tecnica, il provvedimento che la dispone rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da specifiche cognizioni tecniche. La necessità di valutazioni quantitative sull'”abitualità” giustifica l’indagine peritale, che può accertare anche i fatti inerenti all’oggetto della lite, nei limiti indicati da Cass., S.U., 1 febbraio 2022, n. 3086, senza invadere i fatti principali riservati alle parti. La Corte valorizza inoltre l’ampiezza dei poteri istruttori del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., che si riverbera sui corrispondenti poteri del consulente. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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