Intervento volontario dell’ente impositore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14445 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 impone al concessionario della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore nelle liti che investono il merito della pretesa, ma l’omessa chiamata non priva l’ente impositore del potere di intervenire volontariamente ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, essendo egli titolare della pretesa e destinatario degli effetti del giudicato formatosi nei confronti dell’agente. Tra ente impositore e concessionario non sussiste litisconsorzio necessario e il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio la chiamata. L’intervento volontario è soggetto alle decadenze e preclusioni già maturate, ai sensi dell’art. 268, comma 2, cod. proc. civ., ma il divieto opera solo sul piano probatorio e non su quello assertivo, sicché l’ente intervenuto può produrre l’atto impositivo la cui notifica sia contestata, trattandosi di mera difesa.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza della C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, che aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso per l’annullamento di una cartella esattoriale relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2015. La C.T.R. aveva dichiarato inammissibile, perché proposta solo con la memoria di replica, la doglianza sulla nullità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mezzo posta privata, ed aveva escluso la nullità della notificazione della cartella a mezzo pec.
Il contribuente ricorre in Cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; l’Agenzia delle Entrate Riscossione resta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che investono la nullità dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate, non chiamata in causa dal concessionario, e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta, da cui deriverebbe la mancata prova della notifica dell’atto presupposto e la prescrizione della pretesa.
Muovendo dall’art. 39 d.lgs. n. 112/1999, il Collegio ne trae alcuni corollari già affermati dalle Sezioni Unite n. 16412 del 2007: il legittimato passivo, quando si discute il fondamento del credito erariale, è l’ente impositore; tra questi e il concessionario non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario; il giudice non ha il dovere di disporre d’ufficio la chiamata. La chiamata ha natura di litis denuntiatio e mira a sollecitare l’intervento dell’ente creditore.
Da queste premesse non discende, però, l’inammissibilità dell’intervento dell’ente impositore. La regola secondo cui il concessionario inadempiente risponde delle conseguenze della lite inerisce al solo rapporto interno e all’estensione del giudicato, e non può escludere la legittimità dell’intervento volontario del legittimato passivo che sia venuto a conoscenza del processo. Diversamente opinando, l’ente potrebbe intervenire se chiamato ma non se non sollecitato, pur essendo titolare della pretesa e destinatario del giudicato. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 è dunque applicabile anche all’ente impositore, parte del rapporto tributario controverso.
L’intervento resta soggetto alle preclusioni maturate, secondo l’art. 268, comma 2, cod. proc. civ., ma il divieto di dedurre nuove prove opera solo sul piano probatorio e non su quello assertivo. Nel rito tributario, pertanto, l’ente intervenuto può produrre per la prima volta l’originale dell’atto impositivo di cui si contesta la notifica, trattandosi di mera difesa rispetto al thema decidendum, come già chiarito da Sez. V n. 14567 del 2021. Su questa base il secondo e il terzo motivo sono infondati.
Il quarto motivo è assorbito, salvo che per la doglianza sulla liquidazione delle spese in favore degli enti assistiti da propri funzionari: la Corte la ritiene infondata, richiamando Sez. V n. 1019 del 2024, che riconosce il diritto alla rifusione con riduzione del venti per cento dei compensi. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese e con l’avviso sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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