Nell’accertamento sintetico il giudice non può privare gli indici reddituali del valore presuntivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 1933 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, la disciplina del c.d. nuovo redditometro, introdotta dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, si applica esclusivamente agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009. La presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di determinati beni impone al giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicativi esposti dall’Ufficio, di non privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, dovendosi egli limitare ad apprezzare la prova contraria offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme. Inoltre, l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, sicché la mera riproposizione delle questioni già prospettate in primo grado è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, rideterminava sinteticamente il reddito complessivo netto dichiarato per l’anno 2007, applicando gli indici del c.d. vecchio redditometro, con conseguenti riprese fiscali ai fini IRPEF e irrogazione di sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Cosenza, che rigettava il ricorso; la CTR della Calabria, invece, accoglieva l’appello della parte privata, annullando l’avviso di accertamento. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, deducendo la mancata esposizione dello svolgimento del processo e il carattere meramente apparente della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui tali vizi determinano la nullità solo quando rendano impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
Con il secondo motivo, l’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR implicitamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La censura è stata respinta sulla base del consolidato orientamento secondo cui l’appello tributario ha natura di gravame a carattere devolutivo pieno: ai fini dell’ammissibilità è bastevole la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado, essendo richiesta un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, delle ragioni della doglianza.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, è stato accolto. La Corte ha preliminarmente verificato l’applicabilità ratione temporis della formulazione anteriore alla riforma del 2010, stante il chiaro disposto dell’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010. In base al testo allora vigente, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno e nei quattro precedenti; la prova del contribuente deve concernere non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la loro entità e la durata del possesso, dovendo emergere elementi sintomatici, da idonea documentazione, dell’effettivo o possibile utilizzo di tali somme per le spese accertate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva, sicché il giudice tributario, verificata la ricorrenza degli elementi indicatori, non può privarli del valore presuntivo legislativamente assegnato, ma deve solo valutare la prova contraria del contribuente. La CTR, invece, aveva escluso la rilevanza dell’immobile perché destinato all’attività imprenditoriale, richiamando l’art. 3, comma 2, d.m. 10 settembre 1992, il quale prevede soltanto una riduzione proporzionale degli importi tabellari in caso di uso professionale del bene, e non la sua totale irrilevanza. Analogamente, il giudice d’appello aveva illegittimamente svalutato le spese per la costituzione di una società e per l’accensione di un mutuo, valorizzando la loro contitolarità con il coniuge. Tali motivazioni non giustificano, sul piano giuridico, la completa sterilizzazione degli indici di capacità contributiva, determinando una falsa applicazione della normativa sull’onere probatorio del contribuente.
La Corte ha pertanto accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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