Ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei conti per inerzia seriale (TAR Piemonte n. 183 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sentenza civile di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme in favore del dipendente, attestata conforme all’originale ai sensi del art. 475 c.p.c. e notificata presso il domicilio reale, costituisce titolo idoneo all’esecuzione una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza e trasmette gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti quando il mancato rispetto del giudicato, per il suo carattere seriale, assume rilievo ai fini dell’eventuale danno erariale. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente con contratto a tempo determinato, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro di Torino, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione della retribuzione professionale docente, per un importo di euro 1.524,84. Il titolo era stato pubblicato il 29.01.2025, notificato il 05.02.2025 e non era stato eseguito.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale secondo l’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha eliminato l’obbligo della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione soccombente.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato.
Ricorrendo tali presupposti, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, che provvederà nel termine di ulteriori sessanta giorni previa segnalazione della ricorrente.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio osserva che le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico e vanno ritenute connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari, con riduzione dei parametri del D.M. 55/2014 per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Il Collegio rileva infine che l’inerzia accertata non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale assunto a tempo determinato, con plurime condanne rimaste inottemperate. Dispone pertanto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.