Motivazione apparente e vizi processuali non prospettati come lesivi del diritto di (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19850 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della violazione denunciata. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Quanto al vizio di motivazione, la sentenza è affetta da motivazione apparente, e dunque nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Il sindacato di legittimità non si estende alla fondatezza o alla persuasività della motivazione sotto il profilo della completezza e dell’esattezza.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’opposizione a un avviso di addebito per contributi previdenziali relativi a un rapporto di lavoro, riferiti a un periodo del 2009. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società e annullato l’avviso, ritenendo la somma non più esigibile perché rideterminata in via di autotutela con successiva ordinanza della Direzione provinciale del lavoro. La Corte d’appello ha riformato la decisione, rilevando che quella ordinanza riguardava la sola rideterminazione delle sanzioni amministrative e non incideva sul credito contributivo posto a base dell’avviso.
La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. L’INPS non ha esercitato difese in questo grado. Nelle memorie la ricorrente ha rappresentato che, dopo il deposito del ricorso, una successiva pronuncia d’appello aveva annullato i verbali ispettivi posti a fondamento della pretesa e che l’Istituto aveva sospeso l’avviso impugnato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 221, comma 4, L. n. 77/2020 per la decisione assunta senza previa comunicazione dell’avviso di trattazione, è dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha allegato specificamente il contenuto della comunicazione di cancelleria sul differimento d’ufficio, né ha trascritto l’avviso, né ha indicato di aver richiesto la trattazione orale nei termini. Resta così inesplorato il pregiudizio difensivo, a fronte dell’avvenuto deposito di note. La Corte ribadisce che il vizio processuale rileva solo se si prospetta la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per il merito, richiamando Cass. n. 23638/2016, Cass. n. 26831/2014 e Cass. n. 26419/2020.
Il secondo motivo, sulla nullità per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost., è infondato. La ricorrente non indica perché la sentenza non raggiungerebbe il “minimo costituzionale”, confine che si ravvisa solo in ipotesi di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa. La Corte ricorda Cass. n. 19765/2022 e, sul concetto di motivazione apparente, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. n. 13248/2020, Cass. n. 13977/2019, Cass. n. 29227/2021 e ord. n. 3819/2020. Nel caso concreto l’iter del giudice è comprensibile: individua il verbale ispettivo, colloca cronologicamente l’ordinanza di rideterminazione e ne circoscrive l’effetto alle sanzioni. La motivazione può non persuadere, ma non è carente né lesiva del diritto di difesa.
Il terzo e il quarto motivo, sulla violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. per la produzione documentale in appello e il divieto di ius novorum, sono infondati per genericità. Manca l’indicazione topografica delle eccezioni difensive di secondo grado e la specifica devoluzione della tardività, con la conseguenza che la doglianza resta assorbita e non si fa carico dei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c.
Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 116 c.p.c., è infondato. La sentenza ha correttamente perimetrato la rideterminazione delle sanzioni amministrative, che non incide sul credito contributivo, di natura accertativa in senso negativo. La successiva pronuncia d’appello allegata alla memoria non risulta passata in giudicato e non elide le argomentazioni impugnate. Con gli artt. 115 e 116 c.p.c. si tenta in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio, insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 15008/2023).
Il ricorso è respinto. Non segue statuizione sulle spese per il mancato esperimento di difese dell’Istituto in questo grado; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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