Termine lungo di impugnazione dell’ordinanza sommaria dalla pubblicazione (Cass. civ. Sez. III n. 20668 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie regolate dal rito sommario di cognizione, il termine lungo di impugnazione dell’ordinanza conclusiva, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione del provvedimento. La pubblicazione coincide con il deposito in cancelleria, che integra la fattispecie dell’art. 133 cod. proc. civ. quando l’ordinanza abbia natura di sentenza in senso sostanziale. Resta irrilevante, a tal fine, la successiva attribuzione al provvedimento del numero di repertorio, trattandosi di adempimento complementare e funzionale alla sola tenuta dei registri. Ne consegue che il ricorso notificato oltre il termine lungo è inammissibile perché tardivo.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato costituitosi personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un ente ecclesiastico a titolo di compensi per prestazioni professionali, sulla base di un atto di riconoscimento di debito. L’opposizione dell’ente ingiunto, previo mutamento del rito e applicazione del rito sommario di cognizione, era stata accolta dal Tribunale con ordinanza collegiale.

Avverso tale ordinanza l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’ente controricorrente ha resistito con controricorso. La trattazione è stata disposta in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, che ha sortito esito negativo. L’ordinanza impugnata risulta depositata in data 17 novembre 2021 e il giudizio di primo grado ha avuto inizio nel 2017, con la conseguenza che il termine lungo di impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione.

Il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 28975 del 2022, secondo cui, nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 702 quater cod. proc. civ. decorre, per la parte costituita, dalla comunicazione o notificazione e non dalla pronuncia in udienza; in mancanza di tali formalità l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.

Poiché il termine lungo scadeva il 17 maggio 2022, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché tardivo. La parte ricorrente assumeva che l’ordinanza fosse stata pubblicata il 19 novembre 2021, facendo riferimento alla data di inserimento nel repertorio. La Corte ha però rilevato che dalla copia del provvedimento prodotta emerge il deposito già in data 17 novembre 2021, come attestato dall’indicazione di cancelleria dell’accoglimento totale.

Tale deposito integra la pubblicazione ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., avendo l’ordinanza natura di sentenza in senso sostanziale. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. III n. 16893 del 2018, confermata dalle Sezioni Unite n. 28975 del 2022, e ribadisce che la data di attribuzione del numero di repertorio è del tutto irrilevante.

Solo per completezza espositiva, la Corte aggiunge che il ricorso è inammissibile anche perché non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente non ha illustrato adeguatamente lo sviluppo processuale del giudizio di primo grado e il contenuto dei provvedimenti del tribunale relativi al rito applicato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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