Revocazione per errore di fatto: disparità di trattamento e contratto collettivo errato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23795 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto non può fondarsi su una lettura distorta della decisione impugnata. Nel pubblico impiego contrattualizzato la disparità di trattamento che giustifica la nullità del trattamento economico di miglior favore va valutata tra il lavoratore e quanti restano soggetti al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile, non tra i dipendenti dello stesso ente. Il riconoscimento di un trattamento economico diverso da quello previsto dalla fonte collettiva corretta è affetto da nullità, senza che possa invocarsi l’art. 2126 cod. civ., riferibile all’ipotesi di prestazione resa in forza di contratto nullo e non alla irregolare regolamentazione del rapporto. Ne deriva l’inammissibilità della revocazione che isoli una singola argomentazione trascurando il più ampio ragionamento sulla gerarchia delle fonti, idoneo da solo a sorreggere la decisione.

Il Fatto

Il dipendente di un consorzio autostradale, inquadrato nel livello A1, aveva agito per il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili al livello A, sul presupposto dell’applicazione del CCNL Autostrade e Trafori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando che l’ente, pur essendo pubblico non economico, aveva esteso al personale una contrattazione collettiva privatistica invece di quella regionale prevista dalla L.R. Sicilia n. 10/2000, con conseguente nullità delle delibere di estensione.

La Corte d’appello aveva invece riconosciuto il diritto alle differenze, applicando l’art. 2126 cod. civ. e parametrando la retribuzione al contratto privatistico di fatto applicato. Investita del ricorso, la Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo, cassato la sentenza e rigettato la domanda nel merito. La ricorrente, erede del lavorista nel frattempo deceduto, ha proposto revocazione avverso tale ordinanza, deducendo un errore di fatto sulla disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata avrebbe errato nell’affermare che riconoscere il trattamento privatistico avrebbe determinato una disparità di trattamento, dal momento che il consorzio aveva sempre applicato a tutti i dipendenti la medesima contrattazione. Il fatto sarebbe pacifico e mai contestato tra le parti.

La Corte disattende la censura rilevando che essa travisa il significato del provvedimento. Il giudice di legittimità non aveva argomentato dalla disparità interna al consorzio, bensì dalla disparità tra il lavoratore, ove la pretesa fosse stata ritenuta fondata, e tutti gli altri dipendenti, anche estranei all’ente, che restano sottoposti al contratto collettivo regionale correttamente applicabile.

Il percorso argomentativo si fonda sulla gerarchia delle fonti e sul vincolo dell’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001: il trattamento economico di miglior favore rispetto alla contrattazione collettiva è nullo e l’amministrazione è tenuta al ripristino della legalità mediante la ripetizione delle somme erogate senza titolo.

La Corte ribadisce inoltre che l’art. 2126 cod. civ. è inapplicabile alla fattispecie, poiché esso riguarda l’ipotesi di prestazione resa sulla base di un contratto nullo e non il caso in cui il vizio di nullità concerna la sola irregolare regolamentazione del rapporto. Lo svolgimento di mansioni superiori avrebbe potuto semmai legittimare una domanda di differenze, ma da calcolarsi sempre sulla base della contrattazione collettiva correttamente applicabile.

La decisione impugnata, osserva infine la Corte, non poggia sulla sola argomentazione censurata ma su un ragionamento più ampio, autonomamente idoneo a sorreggerla. Il ricorso per revocazione è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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