Debiti fuori bilancio degli enti locali e limiti dell’azione del fornitore (Cass. civ. Sez. I n. 24524 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la fornitura di beni o servizi sia stata ordinata dall’ente locale in assenza di un impegno di spesa assunto nelle forme di legge, insorge un rapporto obbligatorio tra il fornitore e il pubblico funzionario che ha consentito la prestazione, con la conseguenza che il terzo può agire esclusivamente nei confronti di quest’ultimo. Non è ammessa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dell’ente, che può assumere su di sé l’obbligazione solo riconoscendola quale debito fuori bilancio in modo esplicito e nelle forme di legge previste dall’art. 194 TUEL. Tale riconoscimento non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell’amministrazione, né valutato dal giudice nel giudizio intrapreso dal fornitore.
Il Fatto
Una società esegue lavori urgenti in favore di un Comune, a seguito di eventi alluvionali, senza che l’ente abbia adottato un regolare impegno di spesa. In primo grado il Tribunale condanna il Comune al pagamento del residuo credito, qualificando l’intervento come opera di pubblica utilità implicitamente riconosciuta. Il Comune propone appello e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riforma integralmente la decisione e rigetta la domanda della società.
La società ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo tra l’altro l’intervenuta acquiescenza del Comune, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2041 cod. civ., la falsa applicazione degli artt. 191 e 194 TUEL e l’omesso esame di una determina comunale. La questione approda in Cassazione per stabilire se l’ente possa rispondere dei lavori eseguiti in assenza di titolo di spesa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per due ordini di ragioni. La censura introduce per la prima volta in sede di legittimità fatti e comportamenti non sottoposti al vaglio dell’appello, supportati da documenti prodotti tardivamente. Inoltre l’adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non integra acquiescenza, secondo la giurisprudenza richiamata (Sez. III n. 18187 del 28.08.2007; Sez. III n. 13429 del 01.06.2010).
Anche il secondo motivo è inammissibile: la ricorrente non attinge la ratio della decisione, poiché la Corte di merito ha espressamente statuito sull’azione di adempimento contrattuale, escludendone l’esperibilità, e ha poi aggiunto che neppure l’azione ex art. 2041 cod. civ. era proponibile per difetto di sussidiarietà.
Il terzo motivo è inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, investe la valutazione in fatto delle risultanze di causa. Il quarto motivo, incentrato sull’omesso esame della determina comunale, è parimenti inammissibile. La Corte ricostruisce la nozione di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: si tratta di un vero e proprio fatto storico, un accadimento naturalistico, e non di una questione o di un punto controverso (Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014).
La decisività presuppone un giudizio prognostico rigoroso sull’incidenza del fatto omesso. Non integrano il vizio le mere argomentazioni difensive, né i singoli elementi di un accadimento complesso comunque apprezzato, né la mancata valutazione di domande, eccezioni o motivi di appello. Nel caso concreto la ricorrente non ha indicato quando e dove la determina sia stata prodotta, né ha illustrato la decisività dei fatti da essa veicolati: ciò che rileva non è la disponibilità di denaro per le spese di ripristino, ma il riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL.
Il quinto motivo, sulle spese, è respinto in conseguenza del mancato accoglimento delle censure precedenti. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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