Nullità del contratto d’opera del geometra per costruzioni civili in cemento armato (Cass. civ. Sez. 2 n. 15827 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazione d’opera professionale, è nullo, per contrarietà a norma imperativa, il contratto con cui un geometra assume la progettazione e la direzione dei lavori di una costruzione destinata a civile abitazione che comporti, anche solo parzialmente o per elementi accessori, l’adozione di strutture in cemento armato. La deroga prevista dall’art. 16, lett. l), del r.d. n. 274/1929 opera esclusivamente per gli annessi agricoli e non per i fabbricati ad uso abitativo. Il concorso di un ingegnere per il calcolo delle strutture non sana la nullità, poiché il professionista competente deve essere titolare dell’intera progettazione. La declaratoria di nullità non colpisce le prestazioni totalmente autonome e non strumentali rispetto alla progettazione e direzione dei lavori.
Il Fatto
Un geometra agiva per il pagamento del compenso dovuto per l’attività di progettazione, direzione dei lavori e responsabile della sicurezza su un immobile destinato a civile abitazione. Il debitore oppose la nullità del contratto d’opera, deducendo l’incompetenza professionale del tecnico. La Corte d’Appello accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del contratto per violazione delle norme sulle attribuzioni professionali. Avverso tale decisione il professionista proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, il ricorrente contestava la qualificazione dell’opera e l’erronea applicazione dei limiti di competenza. La Corte li rigetta, richiamando un orientamento di legittimità univoco. L’art. 16, lett. m), del r.d. n. 274/1929 è norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La competenza del geometra per opere in cemento armato è ammessa solo per le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali, che non richiedano particolari calcoli e non implichino pericolo per l’incolumità. Per i fabbricati civili, anche modesti, il divieto è assoluto, come già chiarito da Cass. n. 19292/2009, Cass. n. 6402/2011, Cass. n. 29227/2019 e Cass. n. 100/2021.
La Corte osserva che la destinazione del fabbricato a civile abitazione è dirimente: la natura rurale della zona non influisce sulla qualificazione dell’edificio, e la previsione di strutture in cemento armato rende comunque nullo l’incarico. La circostanza che l’immobile sorga in zona sismica costituisce ulteriore elemento di valutazione, in quanto impone calcoli complessi eccedenti le competenze del geometra.
Con il terzo motivo il ricorrente invocava la validità delle prestazioni accessorie non afferenti alle strutture in cemento armato. La Corte rigetta anche tale doglianza: la nullità travolge progettazione, direzione lavori e attività strumentali, salva la salvezza delle sole prestazioni del tutto autonome. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato di aver dedotto e coltivato nei gradi di merito l’esistenza di siffatte prestazioni separate, come imposto dall’art. 366 c.p.c.
Il ricorso è pertanto integralmente respinto. La natura dell’attività svolta dal ricorrente — attività di progettista e direttore dei lavori per una civile abitazione con strutture in cemento armato — eccede lo statuto professionale del geometra, rendendo il contratto radicalmente nullo. La partecipazione consapevole del committente non rileva, non potendo sanare la violazione di norme poste a presidio di interessi generali.
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Nota della Redazione
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