Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 25688 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta dei requisiti di forma e contenuto prescritti dai nn. 3) e 4) dell’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., per la mancanza di una sia pur sintetica esposizione dei fatti di causa, necessaria a una precisa cognizione dello svolgimento della vicenda processuale. Le censure che non siano articolate in motivi specifici, riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non superano il vaglio di ammissibilità. Le doglianze relative all’omesso esame di deduzioni difensive non possono essere qualificate come fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., che richiede un preciso accadimento storico-naturalistico e non una questione giuridica o un’argomentazione difensiva.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma una cartella esattoriale notificatagli per conto dell’Agenzia delle Entrate, per il mancato o tardivo pagamento di tributi e sanzioni relativi agli anni d’imposta 2008, 2010 e 2011.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 3608/17 del 20 giugno 2017, che rigettava l’appello della parte privata. Contro tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; le Agenzie intimate resistevano con unico controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto rileva la carenza dei requisiti di forma e contenuto prescritti dai nn. 3) e 4) dell’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., nella versione temporalmente vigente: manca una sia pur sintetica esposizione dei fatti di causa, indispensabile per cogliere lo svolgimento della vicenda processuale e le argomentazioni poste a fondamento delle diverse pronunce.

Sotto altro profilo, le critiche rivolte alla decisione di seconde cure non risultano articolate in motivi specifici riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il ricorrente imputa alla CTR di non aver esaminato le proprie deduzioni su talune questioni, tra cui l’inesistenza della cartella di pagamento, l’inesistenza della notificazione, l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione e la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La Corte osserva che, ove anche si volesse ravvisare una doglianza per mancato esame di fatti decisivi e controversi, tali censure non troverebbero comunque ingresso. Opera, infatti, la preclusione da doppia conforme sancita dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. A ciò si aggiunge la giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce fatto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., un preciso accadimento storico-naturalistico o un dato materiale, e non una questione giuridica, un punto o una deduzione difensiva.

I motivi non si prestano nemmeno a riqualificazione in termini di omessa pronuncia su domande o eccezioni, non recando univoco riferimento alla nullità della sentenza derivante da tale omissione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. Quanto alla domanda di risarcimento per lite temeraria, la Corte la respinge: nel caso di rigetto sia del ricorso sia dell’istanza accessoria ex art. 96 cod. proc. civ., non si configura una pluralità di domande contrapposte idonea a determinare parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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