Assegno nucleo familiare al lungo soggiornante e prova del reddito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26128 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito del nucleo familiare costituisce elemento costitutivo del diritto all’assegno per il nucleo familiare, non un mero parametro di graduazione dell’importo. La prova di tale requisito incombe, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., su tutti coloro che reclamano la prestazione, siano essi cittadini italiani, europei o extraeuropei, e può essere fornita con ogni mezzo idoneo. Non sussiste alcuna disparità di trattamento vietata dall’art. 11 della direttiva 2003/109/CE, poiché non vengono imposti al lungo soggiornante oneri probatori più gravosi di quelli che gravano sui cittadini comunitari. L’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria non è deducibile come violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., ma solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, chiedeva il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare con riferimento a un nucleo residente nel paese di provenienza. Il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova del reddito del nucleo familiare.
La Corte d’appello confermava il rigetto. Proponeva allora ricorso per cassazione, articolato in due motivi, lamentando la violazione dell’art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, e dei principi della direttiva 2003/109/CE, nonché il mancato esame della richiesta di deposito della certificazione reddituale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa ermeneutica respinta dal ricorrente, secondo cui il reddito del nucleo sarebbe un semplice fattore di calcolo dell’assegno. Richiamando Cass. 7 maggio 2025 n. 11960, i giudici di legittimità ribadiscono che, in virtù dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, il reddito del nucleo familiare inerisce agli elementi costitutivi del diritto alla prestazione. La prova di tale requisito grava su chiunque reclami l’assegno, indipendentemente dalla cittadinanza, e può essere offerta con ogni mezzo idoneo.
Ne discende il rigetto della dedotta violazione del principio di parità di trattamento. La Corte esclude che al ricorrente siano stati addossati oneri probatori più gravosi di quelli dei cittadini italiani: il rigetto era fondato sulla carenza di allegazione, prima ancora che di prova, dei requisiti costitutivi della pretesa. Non emergono ragioni per un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il collegio estende l’analisi al profilo eurounitario, osservando che la Corte territoriale non ha imposto oneri differenziati, ma ha applicato la regola generale dell’art. 2697 cod. civ. Diversamente opinando, il lungo soggiornante godrebbe di un onere probatorio semplificato rispetto ai cittadini comunitari, esito non compatibile con l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura sul ragionamento probatorio non è consentita in sede di legittimità; il ricorrente non ha trascritto l’istanza di produzione del modello 730, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.; e l’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria non è riconducibile alla violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., potendo essere dedotta solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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