Lo stato di crisi della cooperativa non deroga al minimale contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19335 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola del minimale contributivo, di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria. Tale delibera, infatti, non rientra tra le fonti che, a mente dell’art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né l’art. 6 fa alcun riferimento agli obblighi contributivi. Ne consegue l’irrilevanza della verifica della sussistenza in concreto dello stato di crisi aziendale ai fini dell’applicazione del principio.
Il Fatto
L’Istituto nazionale della previdenza sociale contestava a una società cooperativa la violazione del minimale contributivo, avendo imputato alla stessa l’impiego di un numero di soci lavoratori con contratto part-time superiore alla percentuale consentita del personale assunto, oltre che per orari settimanali inferiori a quelli previsti dal ccnl, ed escludendo dalla base imponibile la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Il verbale di accertamento riguardava il periodo da ottobre 2012 al 31 dicembre 2015.
La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello dell’Istituto, rigettava la domanda della società volta all’accertamento negativo dei crediti contributivi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001 e dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, in quanto intimamente connessi. La ricorrente sosteneva che la delibera di stato di crisi, attribuendo facoltà di adottare disposizioni derogatorie in pejus, autorizzasse la deroga al minimale contributivo. La Corte ha invece richiamato il proprio consolidato insegnamento, cui si è riportata, secondo cui la regola del minimale contributivo si applica anche in presenza di una delibera di stato di crisi ai sensi dell’art. 6 della l. n. 142 del 2001.
Nel caso di specie, le riduzioni della retribuzione e degli orari di lavoro erano state disposte dalla cooperativa con delibera del 31 marzo 2013, ossia con un atto non rilevante ai fini dell’individuazione della retribuzione minima previdenziale. La Corte ha pertanto escluso che la delibera di stato di crisi possa considerarsi tra le fonti legittimate a determinare il parametro contributivo, essendo irrilevante anche la verifica della sussistenza in concreto dello stato di crisi, come sostenuto dalla società nel secondo motivo di ricorso. Il Collegio ha inoltre dato atto dell’irrilevanza del precedente invocato dalla ricorrente (Cass. n. 19096/2018), trattandosi di pronuncia resa in una controversia tra dipendenti e cooperativa, inerente al solo rapporto di lavoro e non anche a quello previdenziale.
Il terzo motivo, concernente la falsa applicazione del ccnl, è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., non essendo stati riportati in modo congruo i passi rilevanti della contrattazione collettiva, della quale non era stato nemmeno segnalato il dove e il quando della produzione nel giudizio di merito. La Corte ha altresì rilevato che il motivo non si confrontava con la seconda ratio decidendi, ossia il difetto di allegazione circa il diverso calcolo del dovuto conseguente all’applicazione del differente contratto.
Infine, il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese di lite, è stato rigettato in quanto infondato, alla luce della piana applicazione da parte della Corte territoriale del principio di soccombenza. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della società ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.500 per compenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. La Corte ha infine attestato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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