Trasporto aereo e bagaglio: clausola contrattuale e Convenzione di Montreal (Cass. civ. Sez. III n. 28815 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto aereo internazionale di bagagli, la motivazione con cui il giudice di merito esclude l’applicabilita’ della Convenzione di Montreal richiamando una clausola contrattuale che rinvia alla Convenzione di Varsavia e’ apodittica e meramente apparente ove non verifichi l’effettiva volonta’ delle parti ai sensi dell’art. 1362 cod. civ. L’eccezione di incompetenza territoriale che si limiti a contestare il foro adito senza censurare tutti i criteri alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e’ inammissibile, salvo che l’attore abbia indicato un foro quale unico idoneo. La parte che deduca l’applicabilita’ della Convenzione di Varsavia in luogo di quella di Montreal deve censurare specificamente la statuizione che afferma la vigenza della seconda, non bastando l’apodittica affermazione del contrario.

Il Fatto

La passeggera conveniva davanti al Giudice di pace la societa’ aerea per ottenere il risarcimento del danno da ritardata riconsegna, dopo quattro giorni, del bagaglio imbarcato in occasione di un viaggio internazionale in partenza da Roma Fiumicino e diretto in Thailandia; il bagaglio risultava altresi’ danneggiato. La societa’ eccepiva l’incompetenza territoriale e, nel merito, invocava l’applicazione della Convenzione di Varsavia.

Il Giudice di pace condannava la societa’ al risarcimento e il Tribunale, in sede di gravame, rigettava l’appello. Avverso tale pronunzia la societa’ proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione delle norme sulla competenza territoriale. La Corte ha ritenuto la censura infondata: il giudice d’appello aveva correttamente richiamato il principio secondo cui l’eccezione di incompetenza deve censurare tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., salvo che l’attore abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo. La diversa tesi della ricorrente, secondo cui sarebbe sufficiente escludere ogni riferimento geografico, non e’ stata condivisa.

Il secondo motivo prospettava la violazione dell’art. 26 della Convenzione di Varsavia, in tema di contestazione scritta del danno e del termine di ventuno giorni per il ritardo. La Corte ha osservato che la tesi dell’applicabilita’ della Convenzione di Varsavia e’ dedotta in modo apodittico, senza idonea censura della statuizione che afferma l’operativita’ della Convenzione di Montreal; il profilo di novita’ e’ inammissibile e il motivo non e’ accolto.

Con il terzo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia in tema di limite risarcitorio. La Corte ha esaminato congiuntamente la seconda parte di tale motivo e la prima parte del secondo, rilevando che il Tribunale aveva escluso l’applicabilita’ della Convenzione di Varsavia in forza dell’art. 2 delle condizioni di contratto. Il giudice di merito ha riportato la clausola e ne ha desunto che, trattandosi di trasporto internazionale, la Convenzione non poteva dirsi operante.

La Corte ha ritenuto tale motivazione del tutto apodittica e pertanto meramente apparente, in quanto l’interpretazione della clausola e’ stata svolta in termini contrastanti con la volonta’ delle parti, in violazione dell’art. 1362 cod. civ. Il motivo e’ stato pertanto parzialmente accolto nei termini indicati.

Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 1223 cod. civ. in relazione all’art. 19 della Convenzione di Varsavia, e’ rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo. In conclusione la Corte ha rigettato il primo motivo, accolto nei termini il secondo e il terzo, dichiarato assorbito il quarto e cassato in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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