Conciliazione giudiziale preclude il ricorso per cassazione e integra lite temeraria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30330 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dopo che sia intervenuta una conciliazione giudiziale, nella quale la parte ricorrente abbia rinunciato all’azione, agli atti e a tutti i diritti fatti valere nel giudizio, è inammissibile per difetto di interesse giuridicamente rilevante, sia alla instaurazione sia alla prosecuzione del processo. La conciliazione non impugnata e non contestata dalla parte preclude l’esame del merito della controversia. Integra inoltre la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. la condotta della parte che, a distanza di due anni dalla conciliazione, proponga un ricorso per cassazione senza spiegare le ragioni della propria pretesa, cagionando un ingiustificato ritardo nella definizione del giudizio e una violazione dei criteri di lealtà e probità processuale, con conseguente liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società fino alla cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. a favore di altra società, con mansioni di operaio tecnico, aveva chiesto il risarcimento del danno professionale, non patrimoniale, morale ed esistenziale patito per il forzato periodo di inattività, sul presupposto della dichiarata illegittimità della cessione, accertata in sede giudiziaria, e del ripristino del rapporto con la società originaria solo in data successiva.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava la società al risarcimento, liquidato in misura pari al 30% della retribuzione per il periodo indicato, oltre accessori. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2805/2023, confermava la pronuncia, ravvisando un comportamento illegittimo della società, la violazione dei diritti della persona del lavoratore e la correttezza della quantificazione operata in prime cure. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, cui il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente deduceva, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2112 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo di essere stata condannata a pagare un risarcimento per un periodo nel quale la prestazione lavorativa era stata resa unicamente in favore della società cessionaria.

Il Collegio ha ritenuto di esaminare preliminarmente la questione prospettata dal controricorrente, riguardante un fatto preclusivo all’esame della controversia, costituito da una conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti. Il lavoratore ha dedotto e documentalmente dimostrato che, in data 18.10.2022, innanzi al Tribunale di Napoli, era stata raggiunta una conciliazione nell’ambito della quale la società aveva rinunciato all’azione, agli atti e a tutti i diritti fatti valere nel giudizio, all’epoca pendente presso la Corte di appello.

Tale conciliazione non risulta impugnata, né la società ha contestato la circostanza, non allegando argomentazioni per ritenerla invalida o inefficace, né deducendo un interesse giuridicamente rilevante alla definizione della causa. Il ricorso, proposto e notificato successivamente alla conciliazione, va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

La Corte ha altresì ritenuto fondata la richiesta di condanna ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ., avanzata nel controricorso. Sussiste l’elemento soggettivo, costituito dalla conoscenza della infondatezza della domanda o dal difetto della normale diligenza per acquisirne consapevolezza, essendo stato intrapreso un giudizio, senza spiegarne le ragioni, a due anni dalla conciliazione. Sussiste l’elemento oggettivo del danno non patrimoniale, liquidabile in via equitativa secondo i parametri dell’illecito extracontrattuale, derivante dal patito ingiustificato ritardo nella definizione del giudizio e dalla violazione dei criteri di lealtà e probità.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della società soccombente alle spese processuali, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario, e alla responsabilità aggravata liquidata equitativamente nella somma di euro 2.000,00. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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