Processo tributario, litisconsorzio processuale e integrazione del contraddittorio in appello (Cass. civ. Sez. V n. 32595 del 14.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando tra le parti del giudizio di primo grado si configura un litisconsorzio processuale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. La relativa nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Il litisconsorzio processuale sussiste quando il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, nei cui confronti sia ancora configurabile un interesse. In tal caso la distinzione tra causa inscindibile, scindibile o dipendente non assume rilievo.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello del concessionario della riscossione e aveva dichiarato dovuta dalla contribuente la Tarsu per il periodo 21 dicembre 2011 – 31 dicembre 2012, per un importo di € 3.401,00. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il concessionario ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e, nel merito, chiedendone il rigetto.

La questione centrale attiene alla mancata evocazione in appello del Comune di Napoli, parte del giudizio di primo grado ma non chiamato nel grado successivo.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta anzitutto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Il ricorso è ammissibile perché rappresenta in modo adeguato la questione di fatto, riportando gli atti essenziali del processo, e prospetta le violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica. Il principio di autosufficienza del ricorso, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, sì da incidere sulla sostanza del diritto in contesa.

Nel merito, è fondato il primo motivo, che assorbe logicamente gli altri, essendo pregiudiziale l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Il Comune è stato convenuto davanti alla Commissione tributaria provinciale e la stessa sentenza impugnata lo rileva. Tra il Comune e il suo concessionario non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale. Tuttavia il litisconsorzio è di natura processuale, poiché il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, nei cui confronti sia ancora configurabile un interesse; la mancata costituzione non rileva, essendo il Comune stato evocato dalla contribuente con la notifica del ricorso originario.

La Corte evidenzia che non assume rilievo la distinzione tra causa inscindibile, scindibile o dipendente, poiché il litisconsorzio è di natura processuale e, peraltro, titolare del credito è proprio il Comune. Ne deriva l’effettiva permanenza di un interesse a partecipare al giudizio del Comune, così come della stessa parte contribuente ad ottenere una sentenza a esso opponibile.

Non si configura dunque l’inammissibilità dell’appello, ma solo l’esigenza di integrare il contraddittorio con tutte le parti del processo di primo grado. L’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché provveda a integrare il contraddittorio e a regolamentare le spese anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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