Demansionamento, onere della prova e danno alla professionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 48 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile a inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore ai sensi dell’art. 2103 c.c., incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’esatto adempimento: la mancanza in concreto del demansionamento, il legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o, ex art. 1218 c.c., l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. La decisione che si fonda sulla valutazione delle prove raccolte, e non sul principio di non contestazione, non viola l’art. 115 c.p.c. Nel valutare lo ius variandi il giudice di merito deve accertare in concreto se le nuove mansioni aderiscano alla competenza professionale acquisita e ne garantiscano lo svolgimento e l’accrescimento, senza che rilevi l’equivalenza formale tra vecchie e nuove mansioni. Il danno alla professionalità, di natura patrimoniale, può essere provato dal lavoratore, ex art. 2729 c.c., mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali la qualità e quantità dell’esperienza pregressa, il tipo di professionalità colpita, la durata del demansionamento e l’esito finale della dequalificazione.

Il Fatto

La società datrice propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova ha respinto il suo appello, confermando la pronuncia di primo grado. Il tribunale aveva accertato il demansionamento del dipendente, con decorrenza dal 27 gennaio 2014, e aveva condannato la società ad adibirlo a mansioni compatibili con il terzo livello del c.c.n.l. Terziario, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il lavoratore, assunto con il terzo livello, aveva svolto dapprima mansioni di responsabile informatico dell’ufficio CED. Chiuso il CED, era stato spostato al reparto assistenza post vendita e, dal 20 gennaio 2014, addetto al Team Scanning con mansioni meramente esecutive e standardizzate, inferiori al livello contrattuale. La società ha censurato la decisione sul piano probatorio e su quello del danno riconosciuto.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la ricorrente contestava la distribuzione dell’onere probatorio, sostenendo che spettasse al lavoratore allegare e provare le circostanze dell’inadempimento datoriale. La Corte ha ribadito il principio già affermato in materia: alla deduzione di demansionamento consegue a carico del datore l’onere dell’esatto adempimento, da provare o dimostrando l’insussistenza del demansionamento, o invocando il legittimo esercizio dello ius variandi, o ancora allegando l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. La Corte territoriale si era attenuta a tali principi, escludendo che lo spostamento al Team Scanning fosse stato imposto da riorganizzazioni aziendali.

La sentenza d’appello si fonda sulla valutazione delle prove testimoniali raccolte, non sul principio di non contestazione: risultano quindi infondati i rilievi di violazione dell’art. 115 c.p.c., non gravando sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione. Parimenti corretto è stato il confronto tra le mansioni da ultimo svolte e quelle immediatamente precedenti, oltre che con le pregresse mansioni di responsabile del CED. La modifica disposta dalla datrice non aveva tenuto conto del bagaglio professionale acquisito dal lavoratore, comprensivo delle competenze del servizio post vendita e di quelle, ancor più pregnanti, di responsabile informatico.

La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di ius variandi, il giudice di merito deve verificare in concreto l’aderenza delle nuove mansioni alla competenza professionale specifica acquisita, senza che assuma rilievo l’equivalenza formale. Infondata anche la censura di ricorso alla scienza personale del giudice, avendo la Corte d’appello unicamente interpretato le deposizioni testimoniali.

Il secondo motivo, relativo alla personalizzazione del danno biologico, è in parte inammissibile e in parte infondato: la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula il puntuale riporto dei motivi di appello nei loro esatti termini, nella specie difettante. Neppure sussiste la violazione degli artt. 414 e 421 c.p.c., rientrando la riformulazione dei capitoli di prova, mediante eliminazione degli aspetti valutativi, nei poteri istruttori del giudice del lavoro. Il terzo motivo è inammissibile perché investe l’apprezzamento del materiale probatorio e sollecita una revisione del convincimento di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *