Notifica a società estinta valida se ricevuta dagli ex soci (Cass. civ. Sez. V n. 753 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se eseguite, dopo l’estinzione, agli ex soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore, o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi. A seguito dell’estinzione della società si determina infatti un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Il fenomeno è predicabile identicamente delle società di persone e delle società di capitali. Ne consegue, sul piano processuale, che l’originario ricorso proposto dall’ex liquidatore è inammissibile, essendo venuta meno la soggettività dell’ente e non essendo più la relativa legittimazione esercitabile per il tramite dell’ex legale rappresentante.
Il Fatto
Un avviso di accertamento, emesso per il recupero induttivo di maggiori ricavi relativi a nove vendite effettuate nell’anno 2006, era stato notificato nel 2011 a una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2010. Il contribuente, in proprio e quale liquidatore della società, impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendone l’illegittimità perché notificato a società estinta e perché privo di idonea motivazione.
La Commissione provinciale accoglieva il primo motivo. L’appello dell’Ufficio veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale, che ravvisava nel liquidatore e socio, al momento dell’estinzione, il responsabile ex lege dei debiti erariali, a prescindere da dolo o colpa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso proposto nella qualità di ex liquidatore, poiché l’estinzione della società ne ha fatto venir meno la soggettività, anche processuale. Il ricorso resta invece scrutinabile per la posizione personale del ricorrente quale ex socio.
Il primo motivo, che denunciava motivazione assente o apparente della sentenza regionale, è giudicato manifestamente infondato: la pronuncia impugnata espone una motivazione effettiva, sia sul piano grafico sia su quello contenutistico.
Il nucleo del provvedimento è il terzo motivo, cui la Corte riconosce priorità logica rispetto al secondo. Il ricorrente sosteneva che la responsabilità di ex soci ed ex liquidatori dopo la cancellazione presupponesse un atto specificamente intestato e diretto ai medesimi, ai sensi degli artt. 2495 cod. civ. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte disattende la tesi: a seguito dell’estinzione si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci. È quindi necessario ma anche sufficiente che l’atto, pur intestato alla società, sia materialmente notificato a coloro che erano soci. La conclusione non muta per la forma della s.r.l., poiché il fenomeno è comune alle società di persone e a quelle di capitali, in continuità con le Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 e con Sezioni Unite n. 4060 del 2010. Nel caso concreto la qualità di ex socio è pacifica. Il rigetto del terzo motivo determina l’inammissibilità del secondo, la cui astratta fondatezza resta priva di effetto pratico.
È invece fondato il quarto motivo: la sentenza regionale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso per violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 Statuto del contribuente. La Corte, quanto alla posizione di ex liquidatore, cassa la sentenza e dichiara inammissibile il ricorso originario, compensando integralmente le spese; quanto alla posizione personale di ex socio, accoglie il quarto motivo, rigetta il primo e il terzo, dichiara inammissibile il secondo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.