Qualità di consumatore e arbitrato nella gestione dei proventi d’impresa (Cass. civ. Sez. I n. 1644 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di consumatore spetta alle sole persone fisiche e, in particolare, a chi conclude un contratto per il soddisfacimento di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale. Deve pertanto qualificarsi professionista anche la persona fisica che utilizzi il contratto nell’esercizio della propria attività o per scopi a essa connessi. L’accertamento della qualità di consumatore si compie avendo riguardo alla qualità dei contraenti e allo scopo perseguito al momento della stipula, non alla formale assunzione dell’una o dell’altra veste soggettiva. Esso integra un accertamento di fatto, come tale sindacabile in cassazione nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., restando estranea al giudizio di legittimità la critica alla valutazione degli elementi probatori.
Il Fatto
Un investitore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva respinto l’impugnazione del lodo arbitrale con cui era stata accertata l’assenza di giusta causa nella revoca del mandato conferito a una società di gestione, per il recupero di somme investite in titoli obbligazionari esteri, con condanna del mandante al pagamento di un importo in euro e di uno in dollari, oltre rivalutazione e interessi.
L’unico motivo di impugnazione verteva sulla non arbitrabilità della controversia, dedotta la vessatorietà della clausola compromissoria in ragione della pretesa qualità di consumatore dell’appellante. La Corte di appello aveva disatteso la doglianza, escludendo che l’instaurazione del rapporto di mandato e del procedimento arbitrale rispondesse alle ordinarie esigenze di vita dell’investitore, ritenendo piuttosto che l’operazione andasse ricondotta all’esigenza di recuperare proventi di attività imprenditoriale.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Cassazione ricostruisce la nozione di consumatore richiamando la giurisprudenza eurounitaria e nazionale. L’accertamento della qualità di consumatore, osserva la Corte, va compiuto con riferimento alla qualità dei contraenti e allo scopo perseguito al momento della stipula, non assumendo rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o professionista.
Ne deriva che la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e che la stessa persona fisica esercente attività imprenditoriale o professionale può essere considerata consumatore soltanto quando concluda il contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività. Di conseguenza, va considerato professionista anche chi utilizza il contratto nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale o per scopi connessi a tale attività.
La Corte ritiene che il giudice di appello abbia fatto corretta applicazione di tali principi, avendo accertato che il contratto era stato concluso non per soddisfare esigenze quotidiane, ma per scopi connessi all’attività professionale esercitata, in relazione alla gestione in funzione recuperatoria dei ricavi investiti. Nel fare ciò, la Corte di merito aveva valorizzato l’importo elevato dell’investimento, la natura altamente speculativa dell’operazione, la presenza di un consulente finanziario alla stipula e l’assenza di elementi di segno contrario.
Sotto altro profilo, la censura si risolve in una critica alla valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito, non prospettabile in sede di legittimità. Priva di fondamento è poi la doglianza secondo cui il giudice di appello avrebbe addossato alla parte l’onere di provare la propria qualità di consumatore: la Corte di merito si è limitata a rilevare che gli elementi probatori disponibili deponevano per l’insussistenza di tale qualità.
Quanto alla prospettata inefficacia della clausola compromissoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la questione non risulta essere stata affrontata dal giudice del merito, né si ha evidenza di una siffatta deduzione dinanzi a lui; il profilo non può quindi essere esaminato, non essendo la Corte messa in condizione di escluderne la novità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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