Conflitto di giurisdizione sul regime IVA nei contratti di accoglienza migranti (Cass. civ. Sez. Un. n. 2147 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia, da identificarsi non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio. Quando la società contesta la legittimazione dell’amministrazione a imporre, anche in via retroattiva, il regime fiscale applicabile a un contratto di appalto già stipulato, deducendo l’illegittima modifica delle condizioni negoziali e chiedendo l’adempimento contrattuale, la controversia involge l’esecuzione del contratto e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice tributario. La risposta resa dall’Amministrazione finanziaria a un interpello non è atto impugnabile, trattandosi di mero parere che non incide direttamente in danno del contribuente.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di procedure di gara indette dalla Prefettura per il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo, aveva applicato l’IVA al 22% in regime di split payment, emettendo le relative fatture e detraendo l’imposta sugli acquisti. Dopo una risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate — recepita dal Ministero dell’interno — la società veniva invitata a rettificare le fatture già emesse, applicando il diverso regime di esenzione.
La società impugnava innanzi al TAR Campania le note ministeriali, prefettizie e la risposta a interpello. Il TAR, con sentenza, declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario, escludendo quella del giudice tributario. Dopo la riassunzione, il Tribunale di Napoli sollevava conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice tributario e investendo le Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal criterio del petitum sostanziale, richiamando il costante orientamento secondo cui rileva la causa petendi e la natura della posizione dedotta, non la prospettazione della parte. La Corte ricostruisce le domande formulate dalla società: accertare l’incompetenza del Ministero e dei suoi organi periferici a stabilire il regime fiscale dei contratti, annullare le note impugnate e ordinare il pagamento delle fatture secondo il regime originariamente pattuito.
Da tale lettura emerge che la società contesta la legittimazione di soggetti privi del potere di imporre il regime fiscale e assume che le note concretino una illegittima modifica delle condizioni contrattuali, con conseguente domanda di adempimento. Nessuna contestazione viene invece sollevata sulla correttezza del regime impositivo individuato dall’Agenzia delle entrate.
Pertanto la Corte condivide l’individuazione del petitum operata dal giudice amministrativo: l’oggetto del contendere afferisce al denunciato inadempimento dell’amministrazione aggiudicatrice rispetto alle condizioni negoziali, collocandosi in un momento successivo alla stipulazione del contratto e involgendo la sua esecuzione. Ciò radica, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la giurisdizione del giudice ordinario.
Va escluso che la controversia verta sull’individuazione del corretto regime fiscale. La Corte nega la possibilità, nell’ordinamento tributario, di un giudizio di mero accertamento e rileva che la natura di atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 attribuita alla nota dell’Agenzia è irrilevante ai fini della giurisdizione, attenendo piuttosto all’ammissibilità dell’azione.
Sul punto la Corte osserva che l’art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede la non impugnabilità delle risposte a interpello di cui all’art. 11 della legge n. 212 del 2000. Anche l’orientamento estensivo richiede che si tratti di atti con cui l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria individuata e immediatamente lesiva. La nota in esame difetta di tali connotati: è resa sotto forma di parere generale al Ministero e ha come destinatario finale l’indeterminata platea dei gestori. Nessuna lesione di diritto deriva quindi alla società. Conclusivamente viene affermata la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti sono rimesse, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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