Ripresa servizio con termine sotto trenta giorni e risoluzione rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3264 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, nel testo applicabile ratione temporis, per la ripresa del servizio a seguito di reintegra non è un termine imposto al datore di lavoro nella fissazione della data di rientro, ma il momento in cui si produce l’effetto della risoluzione di diritto del rapporto in caso di mancata opzione per l’indennità sostitutiva o di mancata ripresa del servizio. Il datore di lavoro può indicare anche una data anteriore allo scadere dei trenta giorni; in tal caso il rapporto si risolve di diritto solo al trentesimo giorno dal ricevimento dell’invito, restando fino a quel momento dovuta la retribuzione globale di fatto. L’interpretazione si fonda sull’assenza di una previsione espressa di nullità del termine ridotto e sul principio di conservazione degli atti unilaterali recettizi di cui all’art. 1367 cod. civ.

Il Fatto

Il lavoratore, licenziato nel 2007 e reintegrato con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 2014, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex datrice di lavoro per il risarcimento del danno da licenziamento dichiarato illegittimo. Il Tribunale aveva poi revocato il decreto, e la Corte d’Appello di Bologna aveva respinto l’appello, riconoscendo al lavoratore solo la residua somma lorda dovuta a saldo.

La questione riguarda la missiva con cui la società, nell’ottobre 2014, aveva invitato il lavoratore a riprendere servizio in una data anteriore allo scadere dei trenta giorni dal ricevimento. Il lavoratore non si era presentato né aveva esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva. Ricorre per cassazione deducendo la nullità integrale dell’invito e il conseguente diritto alle retribuzioni fino alla richiesta del monitorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, sostenendo che l’invito contenente un termine inferiore a quello legale sarebbe integralmente nullo, con diritto al risarcimento fino al monitorio.

La Corte ritiene il motivo non fondato. La norma, nel prevedere che il rapporto si intende risolto di diritto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dal ricevimento del formale invito, non impone al datore di fissare quel termine, ma individua il momento in cui l’effetto risolutivo si produce. La risoluzione di diritto resta quindi ancorata al trentesimo giorno successivo al ricevimento dell’invito.

Ne deriva che il datore può indicare una data di rientro anteriore, ma la retribuzione resta dovuta fino allo scadere del termine legale. Nella specie, la Corte d’Appello ha correttamente limitato il risarcimento al 7.11.2014, ossia trenta giorni dopo il pervenimento dell’invito all’indirizzo del destinatario.

L’argomentazione si fonda sull’assenza di una previsione espressa di nullità del termine ridotto e sul collegamento di quel termine al solo effetto risolutivo. La ratio è evitare situazioni di prolungata incertezza o di stallo, anche in applicazione del principio di conservazione di cui all’art. 1367 cod. civ.

La Corte richiama il precedente di legittimità secondo cui il termine di trenta giorni è posto nell’interesse del lavoratore, cui è riconosciuto un congruo spatium deliberandi: l’obbligo retributivo del datore cessa non al ricevimento dell’invito, ma allo scadere del trentesimo giorno, quando si verifica l’effetto previsto dalla legge (Cass. n. 6494/1991). L’invito deve essere concreto e specifico, senza richiedere forme solenni (Cass. n. 26519/2013). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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