Notifica nulla ma idonea a interrompere la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3344 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale che sia invalida come atto processuale per vizio di notifica conserva, nondimeno, efficacia interruttiva della prescrizione, ogni qual volta in essa siano rinvenibili gli elementi necessari e indispensabili della richiesta scritta di adempimento comunicata al debitore. Spetta al giudice di merito verificare caso per caso la sussistenza di tali estremi sostanziali, non potendosi automaticamente desumere dalla nullità della citazione la sua radicale inidoneità a interrompere la prescrizione. Il subentro del Commissario liquidatore nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo all’ente soppresso rende la notifica a lui indirizzata idonea a produrre l’effetto interruttivo.

Il Fatto

Un dipendente conveniva in giudizio l’ente datore di lavoro lamentando l’illegittimità delle ritenute stipendiali applicate per essersi assentato dal servizio senza autorizzazione, invocando a proprio favore una sentenza del giudice amministrativo che aveva annullato il recupero retroattivo delle somme. All’esito di una vicenda processuale complessa, caratterizzata dall’annullamento della sentenza di primo grado per vizio di notifica e dalla successiva riassunzione nei confronti del Ministero subentrato, il giudice d’appello accoglieva il gravame dell’amministrazione, affermando la fondatezza dell’eccezione di prescrizione.

La Corte d’appello riteneva che nessun atto interruttivo fosse stato inoltrato prima della notifica dell’atto di riassunzione, escludendo che l’originaria citazione del 1994 potesse produrre tale effetto per essere stata notificata a un ente già soppresso. Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, relativo all’art. 2943 c.c., che investe la questione centrale: se la citazione nulla sul piano processuale possa comunque valere come atto di costituzione in mora del debitore.

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993, come modificato dal D.L. n. 32/1995, convertito con legge n. 104/1995. Nella formulazione anteriore alle modifiche, il Commissario liquidatore subentrava nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all’Agenzia. Alla data della notifica della citazione, l’ente non poteva quindi ritenersi definitivamente soppresso, trovandosi in una specifica fase liquidatoria con subentro del Commissario.

Ne deriva che il Commissario era subentrato, tra gli altri, nel rapporto oggetto di causa, e che la notifica a lui indirizzata era idonea a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, pur essendo viziata sul piano unicamente processuale per non essere stata effettuata presso l’Avvocatura dello Stato.

La Corte richiama il principio costantemente affermato secondo cui la domanda giudiziale invalida come atto processuale può valere come atto di costituzione in mora, ove presenti gli elementi della richiesta scritta stragiudiziale di adempimento comunicata al debitore, citando sul punto Cass. Sez. 3 n. 124 del 08.01.2020, Cass. Sez. 3 n. 13070 del 25.05.2018, Cass. Sez. L n. 22238 del 23.10.2007 e Cass. Sez. 3 n. 13966 del 14.06.2007.

Il giudice d’appello non si è conformato a tale principio, avendo automaticamente desunto dalla nullità dell’originaria citazione la sua radicale inidoneità a costituire richiesta scritta di adempimento. La Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se la citazione del 1994 presentasse gli estremi sostanziali di un atto interruttivo, salve le ulteriori valutazioni connesse alla notifica della sentenza di primo grado e alla eventuale sussistenza di un effetto interruttivo permanente legato alla riassunzione.

Il primo motivo, relativo alla ritualità della concessione di un nuovo termine per la notifica dell’appello, è invece dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto i passaggi essenziali degli atti processuali. Il ricorso è pertanto accolto sul secondo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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