Interruzione del giudizio non dichiarabile d’ufficio con parte costituita da procuratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3345 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la parte interessata dall’evento interruttivo sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore, l’interruzione del processo non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice, essendo necessaria la dichiarazione del legale della parte colpita dall’evento. È irrilevante, a tal fine, che l’evento estintivo risulti dalla documentazione in atti o sia stato dichiarato in un diverso giudizio, data l’autonomia dei giudizi medesimi: tali elementi non surrogherebbero la necessaria dichiarazione del procuratore, né il giudice del merito è tenuto a svolgere accertamenti d’ufficio sulla sussistenza dell’evento interruttivo. Il motivo di ricorso che deduca la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve indicare le norme violate e le argomentazioni che dimostrano il contrasto con il precetto, a pena di inammissibilità, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per complessivi € 51.003,86 a titolo di competenze per prestazioni svolte in favore dell’ente datore. Il decreto si fondava su una delibera commissariale che aveva approvato il riparto del Fondo unico per l’anno 2010, riconoscendogli la relativa somma.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione dell’ente; la Corte d’appello, in riforma, revocava il decreto, rilevando che la delibera era stata revocata in autotutela per mancanza del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori e che la revoca era legittima ai sensi dell’art. 21-novies legge n. 241/1990. Il lavoratore ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce che, essendo stata dichiarata in un separato giudizio la cessata esistenza dell’ente, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la non regolare costituzione delle parti e dichiarare l’interruzione, con conseguente nullità della sentenza.

Il motivo è infondato. La Corte richiama due principi costanti. Per il primo, che discende direttamente dall’art. 300 cod. proc. civ., quando la parte colpita dall’evento interruttivo è costituita a mezzo di procuratore, l’interruzione non può essere dichiarata d’ufficio, ma richiede la dichiarazione del legale della parte (Cass. Sez. 2 n. 4336 del 2023; Cass. Sez. 1 n. 21742 del 2016; Cass. Sez. 1 n. 6208 del 2013).

Per il secondo, nessuna rilevanza assume che l’evento risulti dalla documentazione in atti (Cass. Sez. 2 n. 10048 del 2018) o che la dichiarazione sia resa in un diverso giudizio (Cass. Sez. 2 n. 8494 del 2012; Cass. Sez. 2 n. 5116 del 1998), stante l’autonomia dei giudizi. Tali elementi non surrogano la dichiarazione del procuratore e non impongono al giudice accertamenti d’ufficio.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con specifiche argomentazioni che dimostrino come le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme invocate (Cass. Sez. 1 n. 16700 del 2020; Cass. Sez. 1 n. 24298 del 2016; Cass. Sez. U n. 23745 del 2020). Il ricorrente non si conforma a tale canone: deduce doglianze generiche, come il riferimento a un non meglio determinato “eccesso di potere giurisdizionale”, e censure estranee al perimetro dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., come il “travisamento dei fatti”.

La critica alla ritenuta legittimità della revoca in autotutela si risolve in un mero sindacato di fatto, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. U n. 34476 del 2019), ribadendosi che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio ma è rimedio a critica vincolata e a cognizione determinata (Cass. Sez. 6-3 n. 8758 del 2017; Cass. Sez. L n. 4293 del 2016; Cass. Sez. U n. 7931 del 2013). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e rilievo dei presupposti per il versamento del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002).

Nota della Redazione

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