La rateizzazione del debito interrompe la prescrizione e vale come riconoscimento (Cass. civ. Sez. V n. 3414 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rateizzazione del debito tributario, pur non costituendo acquiescenza in ordine all’an debeatur, integra un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione. Il riconoscimento non ha natura negoziale né carattere recettizio, ma costituisce atto giuridico in senso stretto e può essere anche tacito, concretandosi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Ne consegue che la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme rateizzate, e il contribuente non può più, di regola, eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava davanti alla giustizia tributaria l’intimazione di pagamento e le venticinque cartelle prodromiche relative a tributi di varia natura. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava integralmente l’impugnazione.
I giudici di appello ritenevano infondata l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che la rateizzazione richiesta dalla contribuente integrava un riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione, che operava il termine decennale e che le notifiche delle cartelle erano rituali, compresa quella effettuata a mezzo PEC. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2944 cod. civ., sostenendo che la richiesta di rateizzazione non potesse valere come riconoscimento interruttivo. La Corte non disconosce l’orientamento secondo cui il riconoscimento contenuto in atti della procedura di accertamento e riscossione non preclude ogni contestazione sull’an debeatur, salvo il caso di termini di impugnazione scaduti e rapporto non estinto.
Richiama poi la giurisprudenza secondo cui il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma è atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non esige una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo la consapevolezza del debito e la volontarietà del comportamento. Il riconoscimento può quindi essere tacito. Con riferimento specifico alla rateizzazione del debito contributivo, la Corte ricorda le pronunce di legittimità che ne hanno affermato l’effetto interruttivo della prescrizione.
Il Collegio ribadisce che la richiesta di rateizzazione non costituisce acquiescenza sull’an, ma integra comunque un riconoscimento del debito ex art. 2944 cod. civ., incompatibile con l’allegazione di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle. La richiesta di pagamento rateale, formulata in relazione ad atti impositivi presupposti, fa ritenere conosciute le cartelle cui si riferiscono le somme rateizzate.
Il motivo è dunque disatteso, con l’affermazione del seguente principio di diritto: la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti presupposti. Gli ulteriori motivi sono rigettati o dichiarati inammissibili; il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese giudiziali.
Nota della Redazione
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