Revoca dell’ordine di rinnovazione della notifica e doppio grado di giurisdizione (Cass. civ. Sez. III n. 6737 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, a seguito della produzione della prova della regolarità della prima notificazione, accerti l’insussistenza della causa di nullità riscontrata, deve revocare l’ordine di rinnovazione impartito ai sensi dell’art. 291 c.p.c., divenendo irrilevanti gli eventuali vizi della seconda notifica, e non può dichiarare l’inammissibilità del gravame. Il giudice d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, affermi la giurisdizione negata dal primo giudice è tenuto a rimettere la causa a quest’ultimo ai sensi dell’art. 353 c.p.c., non operando la regola della “ragione più liquida” né rilievi di economia processuale, trattandosi di doppio grado di giurisdizione. L’art. 34 della legge n. 47/1985, che concerne la sola oblazione, non può fondare la negazione della legittimazione passiva di enti destinatari di pagamenti di natura diversa, come l’addizionale regionale e gli oneri concessori, dovendosi avuto riguardo alla posizione dell’accipiens ex art. 2033 c.c.

Il Fatto

La ricorrente convenne in giudizio il Comune, la Regione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze dinanzi al Tribunale, chiedendo la restituzione di somme versate a titolo di oblazione, addizionale regionale e oneri concessori. Il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia spettante al giudice amministrativo.

Proposto gravame, la Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello nei confronti del Ministero, per nullità della notifica benché rinnovata, e rigettò nel merito l’impugnazione verso gli enti restanti, ritenendoli privi di legittimazione passiva. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo le censure chiaramente evincibili e classificabili tra i vizi denunciabili ex art. 360 c.p.c. Nel merito, il primo motivo è fondato: la ricorrente aveva chiesto la revoca dell’ordine di rinnovazione con note d’udienza, allegando la cartolina di ricevimento della spedizione del gravame al Ministero. Tale dimostrazione, benché intervenuta dopo la rinnovazione, era in tempo utile.

Pertanto la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare valida e regolare la prima notifica, non sussistendo la causa di nullità riscontrata, ed erano irrilevanti gli eventuali vizi della seconda notifica. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. Il quarto e il sesto motivo, connessi, sono anch’essi fondati: esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di addizionale regionale e oneri concessori, si verte in ordinaria azione di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c., attribuita al giudice ordinario.

La Corte d’appello, pur avendo correttamente affermato la propria giurisdizione, ha omesso di trarne le conseguenze, ricorrendo alla ragione più liquida per rigettare le domande nel merito. L’errore è duplice: l’art. 353 c.p.c. impone la rimessione della causa al primo giudice, senza alternative, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione; né la diversa disciplina dell’art. 354, ult. comma, c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 è applicabile alla controversia.

La sentenza è vieppiù errata per aver falsamente applicato l’art. 34 della legge n. 47/1985 alle distinte domande di ripetizione: tale norma, concernente la sola oblazione, non può negare la legittimazione passiva di enti destinatari di pagamenti di natura diversa. La decisione impugnata è cassata in relazione; il quinto motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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