Natura fideiussoria della polizza e onere probatorio del garante (Cass. civ. Sez. III n. 9303 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il motivo che, sotto l’apparente deduzione di errore interpretativo, solleciti una rivalutazione delle clausole contrattuali e degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito è inammissibile, perché tende a provocare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale. L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui spetta la scelta insindacabile delle prove ritenute più idonee. Nel regime dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, nel testo modificato dall’art. 59 della legge n. 342/2000, il furto costituisce presupposto del diritto all’abbuono in quanto estintivo dell’obbligazione tributaria. L’onere probatorio gravante sul garante circa l’estraneità del debitore garantito al furto è soddisfatto dalla produzione in giudizio del decreto di archiviazione, che esclude l’ascrivibilità del fatto ai legali rappresentanti della società debitrice.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa conveniva in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo di dichiarare abusiva l’escussione di tre polizze fideiussorie rilasciate in favore di una società distilleria, per effetto di un intervenuto abbuono dell’accisa. Domandava inoltre l’accertamento di somme versate in relazione ad alcuni avvisi di pagamento e, in subordine, la ripetizione di quanto corrisposto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’Appello confermava, qualificando il contratto come fideiussione e riconoscendo che il furto aveva consentito di dimostrare l’estraneità della debitrice mediante la produzione dei decreti di archiviazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, censurando la qualificazione del contratto e la valenza attribuita all’archiviazione penale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza. La Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile: formulato in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., esso riporta soltanto gli artt. 1 e 7 della polizza e non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata.
La Corte territoriale aveva spiegato che gli elementi tipici del contratto autonomo di garanzia non erano rinvenibili nel testo contrattuale. L’assenza di clausole “a prima richiesta” o “senza riserva”, la previsione di limiti alla garanzia e l’espresso richiamo alla disciplina della fideiussione all’art. 10 deponevano per la natura accessoria dell’accordo. La censura, pertanto, attiene nella sostanza a profili di fatto.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504/1995, per avere la Corte attribuito all’ordinanza di archiviazione la valenza di una sentenza penale irrevocabile. Anche tale doglianza è inammissibile, non risultando specificato se fosse stata già sollevata nel merito.
La Corte d’Appello aveva correttamente distinto, alla luce della norma di interpretazione autentica, il caso di sottrazione da quello di dispersione del prodotto, riconoscendo al furto il ruolo di presupposto estintivo dell’obbligazione tributaria. Quanto all’onere probatorio, il garante lo aveva soddisfatto con la produzione dei decreti di archiviazione, che escludevano l’ascrivibilità del fatto ai legali rappresentanti della distilleria e non prospettavano negligenza nella custodia.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.200,00. Non si configurano i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, identificandosi la parte ricorrente con una pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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