Nessuna incompatibilità del relatore autore della proposta ex art. 380-bis (Cass. civ. Sez. II n. 11346 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, può far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. ed esserne nominato relatore. La proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non costituisce fase autonoma di riesame o controllo sulla proposta stessa. Non sussiste quindi la situazione di incompatibilità prevista dagli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c. Nel giudizio di rivendicazione, l’attore che non è nel possesso della res controversa deve fornire la prova rigorosa del diritto reale rivendicato, risalendo con il proprio titolo di provenienza fino a un acquisto a titolo originario.

Il Fatto

I ricorrenti evocavano in giudizio i controricorrenti davanti al Tribunale di Pistoia chiedendo l’accertamento della comproprietà di una corte dal cui uso assumevano di essere stati estromessi. I convenuti eccepivano la proprietà esclusiva dell’area. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione di prime cure.

Proposto ricorso per cassazione con due motivi, la causa veniva trattata con il rito della definizione accelerata. Il consigliere delegato aveva formulato la proposta di definizione; i ricorrenti chiedevano la decisione del ricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti depositavano memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di incompatibilità: se il consigliere autore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. possa comporre il collegio chiamato a definire il giudizio ed esserne relatore. Il dubbio nasce dal nuovo assetto introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha ricollegato alla proposta una possibile ricaduta sanzionatoria.

Il collegio esclude l’incompatibilità richiamando la Sezioni Unite n. 9611 del 2024. La proposta di definizione accelerata non esprime una funzione decisoria e non può assumere valore di pronuncia definitiva. La successiva decisione in camera di consiglio, pur sollecitata dalla parte, non si configura come fase distinta e autonoma di riesame o controllo sulla proposta. Il relatore non versa dunque nella situazione prevista dagli artt. 51 e 52 c.p.c.

Nel merito, il secondo motivo — dedotto difetto assoluto di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. — è infondato: la sentenza impugnata soddisfa il minimo costituzionale e rende percepibili le ragioni della decisione, secondo i principi delle SS.UU. n. 8053 del 2014 e, quanto alla motivazione apparente, delle SS.UU. n. 2763 del 2023.

Anche il primo motivo è infondato. La domanda andava inquadrata nella rivendicazione: gli attori avevano chiesto l’accertamento della comproprietà e la restituzione mediante rimozione del cancelletto. Poiché non erano nel possesso della res, gravava su di loro l’onere di provare in modo rigoroso il diritto reale, con il titolo di provenienza risalente a un acquisto a titolo originario. Il ricorso non si confronta con questo onere e non indica la documentazione, il momento e lo strumento con cui la prova sarebbe stata offerta. Dalla CTU emerge anzi che il titolo del 2002 copriva mappali diversi da quello in contestazione.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 380-bis c.p.c. resta superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e, per la definizione conforme alla proposta, alla somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della cassa delle ammende, secondo il principio della SS.UU. n. 27433 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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