Ecotassa e discarica abusiva: proprietario responsabile per culpa in vigilando (Cass. civ. Sez. V n. 11833 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (ecotassa), il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva risponde in solido, in forza dell’art. 3, comma 32, legge n. 549 del 1995, del mancato pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative, sul presupposto di una culpa in vigilando per non aver impedito l’utilizzo abusivo dell’area. La responsabilità è esclusa solo se il proprietario prova di aver presentato denuncia di discarica abusiva agli organi regionali prima della constatazione delle violazioni. Il giudicato penale di assoluzione per il reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 non spiega efficacia vincolante nel processo tributario e la sua ininfluenza non integra violazione del principio del ne bis in idem, non essendo sovrapponibili i fatti storici oggetto dei due procedimenti.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione ha richiesto a due coniugi, proprietari di un terreno già adibito a cava, il pagamento dell’ecotassa e di tre sanzioni amministrative per l’attività di discarica abusiva svolta sull’area, nella titolarità del figlio, mediante scarico e compattamento di rifiuti speciali non pericolosi. La Guardia di Finanza, in contraddittorio con uno dei proprietari, aveva quantificato i rifiuti e determinato il tributo.
Instaurato un procedimento penale, gli imputati erano stati assolti dal reato di esercizio di discarica abusiva con la formula «per non aver commesso il fatto». La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso dei contribuenti, ritenendo irrilevante la vicenda penale per il principio di autonomia del giudizio tributario; la decisione è stata confermata in appello. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Le prime due censure, scrutinate congiuntamente, sono infondate. La Commissione tributaria regionale non ha ignorato la pronuncia penale, ma ne ha motivatamente escluso la pregiudizialità, rilevando che la responsabilità amministrativo-tributaria afferisce a profili diversi da quelli oggetto delle sanzioni penali. Nel processo tributario non opera automaticamente l’efficacia vincolante del giudicato penale ex art. 654 cod. proc. pen., vigendo le limitazioni probatorie dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992; la sentenza penale costituisce semplice indizio, valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 4924/2013).
Il presupposto della responsabilità per l’ecotassa evasa è affatto diverso dall’elemento fattuale delle condotte contemplate dall’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, ed è legato a un fatto proprio del soggetto responsabile. La responsabilità solidale dei proprietari si fonda sull’accertata sussistenza di una condotta dolosa o colposa, ravvisabile nel mancato esercizio di una funzione di protezione e custodia dell’area (Cass. Sez. U. n. 4472/2009). L’art. 3, comma 32, legge n. 549 del 1995 consente di sottrarsi al sistema estensivo della responsabilità solo dimostrando la presentazione della denuncia di discarica abusiva agli organi regionali prima della constatazione delle violazioni, adempimento non posto in essere dai ricorrenti (Cass. n. 5581/2023).
Quanto al dedotto contrasto con il ne bis in idem, non vi è sovrapponibilità tra i fatti oggetto dei due procedimenti: manca il ‘medesimo fatto storico’, sicché, quand’anche si riconoscesse natura sostanzialmente penale alle sanzioni secondo i criteri Engel, i ricorrenti non trarrebbero vantaggio dalle garanzie invocate. Non è dimostrata un’afflittività tale da far trasmodare le sanzioni dall’ambito amministrativo a quello penale, dovendosi valutare la relativa afflittività in rapporto al contesto normativo (Cass. n. 16517/2020). La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE è respinta, non presupponendo la decisione alcun dubbio interpretativo del diritto unionale.
La terza censura, relativa alla nozione di rifiuto e alla qualificazione dei materiali come terre e rocce da scavo, è infondata: non vi è soluzione di continuità tra le nozioni succedutesi e la richiesta di revisione del convincimento di merito è estranea ai limiti del giudizio di legittimità. La quarta censura, prospettata come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non coglie il vizio di omessa pronuncia, poiché la decisione adottata implica reiezione della pretesa (Cass. n. 24155/2017); grava del resto sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali l’onere probatorio (Cass. n. 10295/2019). Anche la quinta censura, sulla mera apparenza della motivazione, è infondata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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