Arricchimento senza causa, dies a quo e non fungibilità delle domande (Cass. civ. Sez. II n. 11938 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arricchimento senza causa, l’obbligo indennitario della pubblica amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell’opera conforme al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell’utilizzazione della prestazione, che si verifica quando l’elaborato progettuale viene acquisito e adoperato dall’ente. Tale momento segna il dies a quo della prescrizione dell’azione ex art. 2041 cod. civ., senza che rilevi il riconoscimento soggettivo dell’utilitas. La domanda giudiziale volta all’adempimento di un’obbligazione contrattuale non interrompe la prescrizione dell’azione di arricchimento successivamente esercitata, difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo, poiché le due pretese sono in relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti eterodeterminati, individuati da fatti costitutivi divergenti sul piano genetico e funzionale.
Il Fatto
Un professionista convenne in giudizio il Comune davanti al Tribunale, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. L’attività di progettazione di opere di urbanizzazione primaria era stata affidata al professionista con delibera della giunta municipale. Il Comune eccepì la prescrizione del diritto e, nel merito, chiese il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò l’ente al pagamento di due terzi della parcella, oltre accessori e spese. La Corte d’appello, su impugnazione del soccombente, accolse il gravame e dichiarò prescritta la pretesa, individuando il momento dell’utilizzazione della prestazione nella delibera di approvazione del progetto esecutivo. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza per avere collocato il dies a quo della prescrizione nella delibera di approvazione del progetto esecutivo, anziché nella successiva stipula del contratto di appalto o nell’approvazione del progetto stralcio. Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di arricchimento senza causa, l’obbligo indennitario non sorge con la realizzazione dell’opera conforme al progetto, ma per il dato oggettivo dell’utilizzazione della prestazione, che si realizza quando l’elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e da essa adoperato. Questo momento segna il termine di decorrenza della prescrizione, non rilevando il riconoscimento soggettivo dell’utilitas da parte dell’ente (Cass. n. 11803 del 18/06/2020).
La successiva conclusione del contratto di appalto costituisce, poi, evento successivo che presuppone proprio la già avvenuta appropriazione dell’attività svolta dal professionista: requisito che legittima l’esperibilità dell’azione di arricchimento quando non risulti praticabile quella di natura contrattuale.
Il secondo motivo censura il diniego di effetto interruttivo della prescrizione all’azione proposta davanti al Tribunale, conclusasi con sentenza che accertava l’invalidità ab origine del rapporto. Il ricorrente sostiene che solo con il passaggio in giudicato di quella pronuncia sarebbe stato possibile far valere il credito da arricchimento, attesa la natura sussidiaria dell’azione. Anche questo motivo è infondato.
La Corte ribadisce l’indirizzo secondo cui la domanda giudiziale di adempimento di un’obbligazione contrattuale non interrompe la prescrizione dell’azione di arricchimento successivamente esercitata, difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta, identificata in base al petitum e alla causa petendi. Le due richieste sono in relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale unitaria, derivando da diritti eterodeterminati, individuati da fatti costitutivi divergenti sul piano genetico e funzionale (Cass. n. 10966 del 30/04/2008; Cass. n. 10409/2003; Cass. Sez. U n. 33954 del 05/12/2023).
Priva di fondamento è altresì la tesi secondo cui la prescrizione decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l’invalidità del contratto: esperita l’azione contrattuale e divenuta irrevocabile la pronuncia di rigetto, la prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento non può farsi decorrere da quel momento, per la già rilevata non fungibilità delle domande (Cass. n. 1707 del 27/01/2010). Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’ente partecipato al giudizio. Applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente è condannato al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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