Interessi sulla penale dalla domanda, il motivo che non censura la ratio è inammissibile (Cass. civ. n. 24734/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull’importo della clausola penale pattuita tra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. La penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, e la limitazione del risarcimento alla prestazione promessa attiene all’inadempimento dell’obbligazione principale. Il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi, fondata sull’art. 1224 cod. civ. e non sugli artt. 1282 e 1284 cod. civ., resta eccentrico rispetto alla decisione impugnata. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per violazione del principio di soccombenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce ingiungeva al ricorrente il pagamento di euro 25.256,85, oltre accessori, a titolo di IVA asseritamente dovuta sulle fatture emesse in relazione al corrispettivo della cessione di unità immobiliari intervenuta in forza di un contratto di permuta. Il ricorrente proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’ingiunente al pagamento della penale per il ritardo nella consegna delle unità immobiliari, nonché pronuncia ex art. 2932 cod. civ. Il Tribunale riconosceva il credito della società, determinava il credito dell’opponente in euro 2.500 a titolo di penale, compensate le poste, revocava l’ingiunzione e condannava l’opponente al pagamento della differenza, dichiarando cessata la materia del contendere sull’art. 2932 e compensando le spese.

La società proponeva appello, lamentando il mancato riconoscimento degli interessi sul proprio credito e censurando la regolamentazione delle spese; il ricorrente si costituiva con appello incidentale. La Corte d’appello di Lecce accoglieva integralmente l’appello principale e parzialmente quello incidentale, riconoscendo gli interessi legali sulla penale dalla domanda al saldo. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 1282 e 1284 cod. civ. per il mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, sulla penale, è inammissibile. La Corte d’appello ha accolto il motivo dell’appello incidentale valorizzando la natura della penale quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e, su tale presupposto, ha riconosciuto gli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ. dalla domanda giudiziale, trattandosi di debito di valuta. Il ricorrente non si confronta con tale ratio decidendi: non censura la diversa base giuridica posta a fondamento dell’accoglimento, ma lamenta la genericità della formula “interessi dalla domanda al saldo”. Ove avesse inteso dedurre l’omessa pronuncia o la motivazione apparente, avrebbe dovuto veicolare la censura nei termini propri dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., non potendosi riqualificare il motivo d’ufficio.

La declaratoria di inammissibilità del primo motivo rende assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui la società ha denunciato la violazione dell’art. 1241 cod. civ. in materia di compensazione. Il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 91, 92 e 100 cod. proc. civ. in relazione alla regolamentazione delle spese, è inammissibile. Il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli obiettiva carenza del criterio logico, ma nel caso in esame il percorso argomentativo è percepibile. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità; la sentenza impugnata si pone in continuità con il principio per cui solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese, e il sindacato è limitato all’accertamento della mancata violazione di tale principio.

Il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale dichiarato assorbito, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e degli esborsi in favore della controricorrente, con distrazione in favore degli avvocati, e con l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1241 c.c.

Tutte le 53 sentenze sull'art. 1241 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *