Società a totale partecipazione pubblica: assunzioni selettive e divieto di conversione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12715 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.l. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008, le società a totale partecipazione pubblica devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex art. 97 Cost. La disposizione ha carattere imperativo e l’omesso esperimento delle procedure da essa previste determina la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale. Anche per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 la regola della concorsualità impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.

Il Fatto

Alcuni lavoratori avevano prestato attività presso una società a totale partecipazione pubblica in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato, più volte prorogati, e successivamente di contratti a termine stipulati direttamente con la società utilizzatrice. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del termine, accertato l’intercorso rapporto a tempo indeterminato, disposto il ripristino e condannato le parti convenute al pagamento di un’indennità risarcitoria. La Corte d’Appello aveva confermato la conversione per alcuni lavoratori, escludendola per uno di essi in ragione dell’applicabilità ratione temporis dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008.

Il Ministero e la società hanno proposto ricorso per cassazione; i lavoratori hanno resistito e la società ha spiegato ricorso incidentale. La questione centrale riguarda la validità dei contratti stipulati senza previo esperimento di procedure selettive e le conseguenze dell’eventuale nullità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di decadenza ex art. 32 della legge n. 183/2010. Il termine di impugnazione decorre dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, poiché la sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abuso e assume evidenza proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto. La vicenda contrattuale può quindi rilevare fattualmente come antecedente storico della sequenza, al fine di verificare l’elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE.

Sul punto la sentenza di appello è conforme a tali principi, avendo escluso la decadenza per i contratti anteriori al 1.7.2009. Il motivo incidentale è pertanto infondato.

Il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale sono invece inammissibili: essi tendono alla rivisitazione del fatto attraverso la rilettura dei contratti, del Protocollo di Intesa e degli ordini di servizio, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (richiamate Cass. S.U. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017).

Nel merito, il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale sono fondati. L’art. 18, comma 2, del d.l. n. 112/2008, nell’imporre alle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione di criteri e modalità di reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, richiede l’esperimento di procedure selettive. Il discrimine tra primo e secondo comma non risiede nell’espletamento di un concorso disciplinato dal d.P.R. n. 487/1994: non qualsiasi procedura selettiva è di per sé compatibile con i principi che sottendono la regola del concorso pubblico (richiamata Corte cost. n. 293 del 2009). La società a totale partecipazione pubblica rientra nell’ambito applicativo della norma (richiamate Cass. n. 19925 del 2019 e Cass. n. 3662 del 2019).

Il carattere imperativo della disposizione comporta la nullità del contratto per violazione dell’art. 1418, comma 1, cod. civ. e impedisce la conversione del rapporto a tempo indeterminato anche per i soggetti esclusi dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Diversamente opinando si eluderebbe il divieto posto a tutela dell’art. 97 Cost.

La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando le domande di conversione del rapporto. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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