Successione dei soci nei debiti della società estinta e iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 12999 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di capitali, la disciplina dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., come modificato dall’art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nel ricollegare alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano ex lege i soci. Il Fisco, ove le proprie ragioni verso l’ente collettivo siano state definitivamente accertate, può procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta sia a nome dei soci pro quota, ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973. Il principio opera non solo in caso di mancata impugnazione dell’atto impositivo o di estinzione del giudizio, ma anche in presenza di giudicato sostanziale. Non occorre procedere all’emissione di un autonomo avviso di accertamento.
Il Fatto
Una società cooperativa, già socia unica di una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese, riceveva una cartella di pagamento relativa all’annualità 2004, per un importo iscritto a ruolo in forza di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva rigettato il ricorso della società estinta contro un avviso di accertamento.
La contribuente impugnava la cartella davanti al giudice tributario, sostenendo che la pronuncia di cessazione della materia del contendere resa in appello avesse travolto la decisione di primo grado e che, in ogni caso, la pretesa fiscale non le fosse opponibile perché estranea al processo originario. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello e confermava la legittimità dell’iscrizione a ruolo. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la contribuente deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, o comunque la motivazione apparente, con riferimento all’interpretazione della sentenza della CTR che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte ricorda che l’art. 54, comma primo, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato la norma processuale, sicché il vizio motivazionale può essere dedotto solo censurando l’omesso esame di un fatto decisivo, e non più la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria. Poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 12 maggio 2016, la novella trova applicazione e il motivo non tiene conto del mutato quadro normativo (Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014).
Neppure la riqualificazione della censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in termini di motivazione apparente, può trovare ingresso. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016). Nel caso di specie la CTR ha espresso una ratio decidendi logicamente argomentata, fondata sull’esame degli atti, che rispetta il minimo costituzionale (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014) e sfugge al sindacato di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva che l’art. 2495 cod. civ., correttamente interpretato, escluderebbe la possibilità di iscrivere a ruolo somme verso il socio sulla base di un titolo maturato nei confronti della società estinta. Il motivo è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 31904 del 2021) e ribadisce che nei debiti sociali subentrano ex lege i soci: il Fisco, accertate definitivamente le proprie ragioni, può iscrivere a ruolo i tributi a nome dei soci pro quota, ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, senza necessità di autonomo avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del medesimo d.P.R. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla sua presentazione.
Nota della Redazione
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