Responsabilità professionale dell’avvocato e prova del mandato: onere di specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 14167 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito, ma ne postuli una diversa e opposta, è inammissibile, risolvendosi nella proposizione di un non motivo ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. La prova dell’incarico professionale dell’avvocato non richiede la forma scritta e ben può desumersi da testimonianze o presunzioni, ma, data l’estensione e la complessità delle prestazioni dedotte, deve essere rigorosa e circostanziata. Le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti. In caso di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ove il ricorrente non indichi le ragioni di fatto della decisione di primo grado e la loro difformità rispetto a quelle dell’appello.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il proprio difensore davanti al Tribunale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva derivati dalla cattiva e negligente gestione di un mandato professionale di consulenza, finalizzato a operazioni societarie di contenimento del dissesto del gruppo cui faceva capo la holding di riferimento. Secondo la prospettazione attorea, l’attività del professionista avrebbe favorito le società concorrenti e provocato il fallimento della società del gruppo.

Esteso il contraddittorio alla compagnia assicurativa chiamata in garanzia, il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo non data prova convincente dell’esistenza di un incarico conferito personalmente al difensore, distinto e autonomo rispetto alla persona giuridica della società. Proposto ricorso per cassazione, il professionista resistette con controricorso e avanzò a sua volta ricorso incidentale, resistito dalla compagnia assicurativa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che imputava ai giudici di merito di avere implicitamente preteso la forma scritta per il contratto d’opera e di avere esclusivo riferimento alla prova per presunzioni. Il motivo è dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata non postula affatto la necessità della forma scritta, ma rileva soltanto che, in sua mancanza, la prova del contratto avrebbe dovuto essere precisa e rigorosa. Il ricorrente, cioè, non si confronta con la motivazione addotta ma ne presume una opposta.

Il secondo motivo è inammissibile sotto più profili. Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la Corte ricorda la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità operata dal d.l. n. 83/2012 e dalle Sezioni Unite n. 8053-8054 del 2014: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza. Nella specie la censura muove da elementi estranei alla motivazione. L’uso incidentale del termine cliente recede a fronte dell’impostazione argomentativa chiaramente volta a escludere la prova di un rapporto professionale personale.

Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, opera la preclusione del doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare le ragioni di fatto di primo grado e la loro differenza rispetto a quelle d’appello. La preclusione opera quando le sentenze si fondino sulle stesse ragioni concernenti questioni di fatto, senza che rilevi la maggiore ampiezza dell’esposizione.

Il terzo motivo, relativo al diniego di ammissione della prova orale, è inammissibile. Le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ., non bastando un rinvio generico agli atti. Il ricorrente, inoltre, omette di trascrivere il contenuto delle richieste, eludendo l’onere dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Il quarto motivo è inammissibile per la medesima omissione di trascrizione. Assorbite le restanti censure, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e, di conseguenza, inefficace il ricorso incidentale tardivo ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. La soccombenza è riferita al solo ricorrente principale, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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