Contratti a termine ESA: stagionalità in senso stretto e onere probatorio del (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17702 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Ente Sviluppo Agricolo è ente pubblico non economico e non può qualificarsi imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.; ai contratti a tempo determinato da esso conclusi non si applica la disciplina degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. La deroga al divieto di superamento del limite di trentasei mesi prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 opera, anche nel settore agricolo, solo quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto. Non è qualificabile come stagionale l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo e non dipendente dall’ordinaria scansione delle incombenze agricole. In caso di contestazione del lavoratore, il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte e la loro stagionalità, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato servizio, a far data dal 1990, alle dipendenze dell’Ente Sviluppo Agricolo presso un Centro di Meccanizzazione Agricola, con qualifica di operaio agricolo, conduttore di macchine agricole e addetto alla loro manutenzione, in forza di contratti a termine reiterati per un numero di giornate variabile da 101 a 213. Il Tribunale di Agrigento aveva accolto la domanda di risarcimento del danno fondata sull’abuso nella reiterazione dei contratti.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, rigettava la domanda. Riteneva che la deroga alla normativa sul lavoro a termine nel settore agricolo derivasse dalla natura oggettiva dell’attività e dalla legislazione speciale siciliana, riconducendo i profili di conduzione e manutenzione dei mezzi agricoli alla figura dell’operaio agricolo a tempo determinato. Il lavoratore ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla asserita nullità della notifica dell’atto di appello, è infondato. La Corte ribadisce che, dopo l’introduzione del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale. In caso di pluralità di procuratori, la rappresentanza tecnica esplica i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati, con la conseguenza che è sufficiente la notifica via PEC della sentenza a uno solo di essi.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte richiama la propria recente giurisprudenza (Cass. Sez. L n. 34561 del 11.12.2023 e le successive ordinanze del 2023) e ne enuncia i principi, che intende confermare.

L’ESA è ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, assoggettato alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001, e non è qualificabile come imprenditore agricolo. Non trova quindi applicazione l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, dettato per i datori di lavoro dell’agricoltura. Il richiamo della Corte territoriale a tale disposizione è erroneo.

Non condivisibile è altresì la tesi secondo cui, nel settore agricolo, sarebbero giustificate deroghe fondate su ragioni oggettive al sistema delle tutele del lavoro a termine. Il concetto di attività stagionale va inteso in senso rigoroso e comprende solo le situazioni aziendali collegate ad attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo, limitato a una stagione. La ciclicità dell’attività agricola non consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine. I lavoratori adibiti stabilmente a mansioni rispondenti a esigenze permanenti dell’attività stagionale devono essere dipendenti a tempo indeterminato.

L’elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica; il vincolo si riflette sulla contrattazione collettiva richiamata dall’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001. Le previsioni della l.r. Sicilia n. 4/2006 non possono derogare alla disciplina nazionale. In caso di contestazione del lavoratore, spetta al giudice l’accertamento in concreto delle mansioni e della loro stagionalità, con onere probatorio a carico del datore.

La Corte accoglie quindi il secondo, terzo e quarto motivo, assorbiti il quinto e rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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