Fusione per incorporazione e riconoscimento tacito del debito del socio (Cass. civ. Sez. II n. 21383 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cassazione con rinvio motivata dall’omesso esame di un documento o di un mezzo di prova non impone al giudice di rinvio di fondare la decisione su quell’elemento, ma solo di esaminarlo insieme agli altri, restando integro il potere di valutarne la rilevanza probatoria in concreto, con la stessa ampiezza dei poteri del giudice che ha emesso la sentenza cassata. L’adesione del socio alla delibera assembleare di fusione per incorporazione, alla quale sia allegata e depositata la situazione patrimoniale della società incorporata, integra il riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., potendo il riconoscimento essere tacito e desumersi da un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. La compensazione giudiziale, ex art. 1243, secondo comma, cod. civ., opera anche quando il controcredito sia contestato nel medesimo giudizio, purché il giudice, richiesto, ne accerti l’esistenza.
Il Fatto
Una società propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento del saldo del prezzo di acquisto della quota sociale di un imprenditore. A fondamento dell’opposizione eccepì la compensazione con i maggiori crediti vantati nei confronti della controparte e chiese in via riconvenzionale la condanna al pagamento del residuo. Nel giudizio si costituirono gli eredi dell’imprenditore, deceduto nel corso del processo.
Dopo l’accoglimento dell’opposizione in primo grado e il rigetto in appello, la decisione fu cassata con rinvio per il mancato esame del libro giornale prodotto dall’opponente. La Corte di appello, in sede di rinvio, revocò il decreto ingiuntivo, riconobbe il controcredito della società e condannò gli eredi alla restituzione delle somme versate in esecuzione della precedente sentenza. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso principale gli eredi, ricorso autonomo l’amministratrice dell’eredità beneficiata e ricorso incidentale la società.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte chiarisce che il rinvio disposto per omesso esame di un documento non circoscrive la cognizione del giudice di rinvio al solo documento. L’art. 384 cod. proc. civ. vincola al principio di diritto e ai presupposti di fatto, ma non impedisce una nuova valutazione degli elementi probatori già acquisiti. Di capo di sentenza, suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, può parlarsi solo in presenza di una questione dotata di propria individualità, non di mere argomentazioni valutative.
Nel merito, la Corte affronta il riconoscimento del debito. La delibera di fusione per incorporazione, con la situazione patrimoniale della società incorporata allegata e depositata, contiene un giudizio di accettazione delle risultanze patrimoniali, essendo la loro presenza condizione legale dell’operazione. L’adesione del socio all’operazione equivale ad approvazione di quelle risultanze, con relazione obiettiva di inferenza.
La Corte ricorda che il riconoscimento ex art. 1988 cod. civ. è dichiarazione di scienza e può essere tacito, desumendosi da un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa. Nel caso della delibera assembleare, il principio di vincolatività delle deliberazioni opera anche verso il socio dissenziente che non abbia proposto impugnazione nei termini, tanto più verso il socio che abbia concorso con voto favorevole.
Irrilevante resta l’eventuale conflitto di interessi del rappresentante in assemblea, che andava fatto valere con l’autonoma azione di annullamento. Quanto alla compensazione giudiziale, la Corte precisa che il controcredito contestato nello stesso giudizio non ne impedisce l’operatività, ove il giudice ne accerti l’esistenza: diversamente l’art. 1243, secondo comma, cod. civ. resterebbe disapplicato.
I motivi del ricorso incidentale della società, relativi alle scritture contabili non vidimate, sono rigettati o dichiarati inammissibili per genericità e difetto di decisività. È invece accolto il motivo dell’amministratrice dell’eredità beneficiata sulla compensazione delle spese: la Corte di appello non poteva imputare alla comunione la condotta processuale tenuta dalla stessa persona nella diversa veste di erede, chiamata in causa senza titolo. La sentenza è cassata sul punto e decisa nel merito.
Nota della Redazione
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