Destituzione del lavoratore per dolo e censure non riferite alla motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22731 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare per destituzione, il giudice di legittimità non può essere investito della qualificazione dell’elemento soggettivo della condotta ove le censure non si riferiscano alla motivazione effettivamente resa dal giudice di merito. La prospettazione, mediante il ricorso per cassazione, di doglianze prive di specifica attinenza al decisum comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto dei motivi richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dovendo i motivi presentare carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge, quando si risolvono nella contestazione della valutazione delle prove, mirano in realtà alla rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze del processo quelle ritenute più idonee.

Il Fatto

La vicenda riguarda un lavoratore, già capo area con responsabilità provinciale, destinatario di un provvedimento di destituzione comunicato dal datore di lavoro, una società di trasporto pubblico, per aver autorizzato il pagamento di fatture relative a riparazioni di autobus in realtà mai eseguite o per importi eccedenti l’effettiva riparazione.

Dopo un primo grado favorevole al lavoratore e una pronuncia rescindente della Corte di cassazione che aveva ritenuto specifica la contestazione disciplinare, la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha respinto l’impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolato in quattro motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, denunciavano la violazione degli artt. 45 nn. 4 e 8 del R.d. n. 148 del 1931 e dell’art. 2106 cod. civ. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale aveva orientato la propria indagine verso la semplice responsabilità del lavoratore, senza distinguere tra responsabilità colposa e responsabilità dolosa, mentre la normativa disciplinare applicabile prevede la destituzione solo per quest’ultima. Ulteriore doglianza investiva la valutazione delle prove, in particolare il valore attribuito a una pronuncia della Corte dei conti che aveva sancito la responsabilità contabile per comportamento “gravemente colposo”.

La Corte ha ritenuto le censure inammissibili. Ha richiamato il principio secondo cui la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi riconducibili al paradigma dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamando in tal senso Cass. n. 17125 del 2007, Cass. n. 20652 del 2009, Cass. n. 15517 del 2020 e Cass. n. 9450 del 2024.

Nel caso concreto è difettata la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione impugnata. La Corte territoriale, osserva il Collegio, non ha affermato che l’elemento soggettivo fosse colposo, ma ha precisato che dagli atti processuali emerge l’esistenza di un tale elemento psicologico, quanto meno sotto il profilo dell’accettazione consapevole del rischio di possibili pregiudizi all’azienda o della possibile verificazione di situazioni di frode a suo danno. Ha aggiunto che la condotta è sussumibile nell’illecito di cui all’art. 45 n. 4 del R.d., avendo il lavoratore scientemente contribuito a che altri si appropriassero di somme spettanti all’azienda o la defraudassero nei suoi averi, diritti o interessi.

Le censure, formalmente costruite come violazione o falsa applicazione di legge, miravano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non è strumento per accedere a un terzo grado di giudizio: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze del processo quelle più idonee, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, richiamando sul punto Cass. n. 27686 del 2018, Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013, Cass. n. 14233 del 2015 e Cass. n. 26860 del 2014.

La Corte ha inoltre rilevato che nessuna censura è stata rivolta al giudizio di proporzionalità compiuto dalla Corte territoriale, che aveva valutato la gravità della condotta verificando l’integrazione di un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, da distrarsi, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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