Differimento termini versamento studi di settore per criterio oggettivo (Cass. civ. Sez. Lav n. 12389 del 03.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento. Il differimento dei termini di versamento al 6 luglio 2010, disposto dall’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010 in attuazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997, opera sulla base del criterio oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a una di quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e non già della condizione soggettiva del singolo contribuente di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi. Ne consegue che il differimento non è circoscritto ai soli soggetti concretamente assoggettati agli studi di settore, ma si estende a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti nel relativo ambito applicativo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato, per intervenuta prescrizione, un avviso di addebito notificato dall’INPS a un’avvocata per il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione separata per l’anno 2009. Il giudice di merito ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale decorresse dal 16 giugno 2010 e che fosse già maturato alla data del 30 giugno 2015, quando era stato ricevuto il primo atto interruttivo. La Corte distrettuale ha escluso l’applicabilità del differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010, previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, ritenendo che la professionista, beneficiando del regime dei contribuenti minimi, fosse espressamente esonerata dall’assoggettamento agli studi di settore.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, che aveva dedotto la violazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995 e dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente determinato il dies a quo della prescrizione.

La Suprema Corte ha ribadito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini per il versamento e che, a tal fine, rilevano le previsioni dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, che ha differito al 6 luglio 2010 il termine per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Valorizzando il dato testuale della disposizione, la Corte ha affermato che il differimento non è circoscritto ai soli soggetti concretamente assoggettati alle risultanze degli studi di settore per non aver scelto un diverso regime di imposizione. Ciò che rileva è il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a una di quelle contemplate dagli studi di settore, e non la condizione soggettiva del singolo professionista.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rilevando che la Corte d’appello si era discostata dal principio affermato dalle precedenti pronunce di legittimità, e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame in conformità ai principi ribaditi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *