Assenza e incidente di esecuzione: inammissibile la nullità non dedotta in cognizione (Cass. pen. Sez. V n. 28144 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assenza, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall’art. 15-bis, comma 2, legge n. 67 del 2014, le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a tale data quando l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità; le disposizioni istitutive dell’assenza si applicano, invece, ai procedimenti ancora pendenti in primo grado in cui non sia stata pronunciata la sentenza e non sia intervenuta la dichiarazione di contumacia. La mancata conoscenza degli atti processuali, ove non eccepita nel giudizio di cognizione, non può essere dedotta con l’incidente di esecuzione di cui all’art. 670 cod. proc. pen., ma deve essere fatta valere con lo strumento della rescissione, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., allorché si sia proceduto in assenza in mancanza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen..
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di rinvio con ordinanza del 14 novembre 2024, ha rigettato l’istanza con cui i condannati chiedevano, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., accertare la mancanza o la non esecutività di una sentenza di condanna dello stesso Tribunale, divenuta irrevocabile nel 2016.
I condannati avevano sostenuto di non aver avuto conoscenza del procedimento, essendo state le notifiche effettuate a un indirizzo errato. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto applicabile ratione temporis la disciplina dell’assenza e ha escluso che la nullità potesse essere dedotta in quella sede, dovendo essere fatta valere con la rescissione. Contro tale decisione i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso, nella sua globalità, costituisce una esposizione confusa e sovrabbondante di profili di fatto e di diritto, redatta con formati grafici diversi e con sovrapposizione di documenti. Tale tecnica argomentativa non risponde all’esigenza di un ordinato inquadramento delle doglianze nella griglia dei vizi di legittimità dell’art. 606 cod. proc. pen. né alle regole del Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015, da intendersi quale strumento esplicativo del dato normativo ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi.
Estrapolando dalla narrativa i profili essenziali, i motivi risultano comunque manifestamente infondati. Il giudice dell’esecuzione, attenendosi al mandato della sentenza rescindente, ha correttamente individuato la disciplina applicabile in quella dell’assenza. Ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 15-bis, comma 2, legge n. 67 del 2014, in deroga al comma 1, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
Il procedimento a carico dei ricorrenti, nel quale non era stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado né era intervenuta la dichiarazione di contumacia, soggiacque dunque alla disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014. L’ordinanza impugnata ha quindi correttamente ritenuto che la mancata conoscenza degli atti non potesse essere dedotta con l’incidente di esecuzione, richiamando il principio delle Sezioni unite Lovric.
La tesi difensiva, secondo cui all’udienza del 2014 sarebbe stata eccepita la nullità delle notifiche degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., non regge: quella udienza apparteneva al primo giudizio, conclusosi con la dichiarazione di nullità e la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Nel secondo giudizio, instaurato con la nuova citazione, non risulta documentata alcuna eccezione di nullità.
I ricorrenti, anziché far valere l’asserita incolpevole mancata conoscenza mediante lo strumento dell’art. 629-bis cod. proc. pen., hanno utilizzato il diverso e non consentito rimedio dell’incidente di esecuzione. I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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