Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del fatto condizionale (Cass. civ. Sez. III n. 25717 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione delle norme sulla condizione sospensiva, investa in realtà la ricostruzione in fatto dell’assetto condizionale voluto dalle parti, il numero, il contenuto e l’avveramento delle condizioni, è inammissibile, perché diretto a una rivalutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito. La censura che attenga alla ricognizione della fattispecie concreta è sindacabile in sede di legittimità nei soli ristretti limiti del vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto. Analogamente, la contestazione dell’accertamento di fatto sulla non essenzialità del termine e sulla condotta successiva delle parti, nonché la critica alla determinazione del lucro cessante e al nesso causale, si risolvono in una diversa lettura del merito, non consentita in cassazione.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio il titolare di un immobile dinanzi al Tribunale di Livorno, assumendone l’inadempimento di un accordo del 2.9.2014, qualificato come contratto preliminare di locazione, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il convenuto contestò la domanda.
Il Tribunale accolse la domanda, ravvisando la responsabilità del convenuto per l’inadempimento del preliminare di locazione e condannandolo al risarcimento, oltre accessori e spese. La Corte d’appello di Firenze rigettò il gravame, confermando la qualificazione dell’accordo e il criterio di determinazione del danno. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto una inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente riprodotto o adeguatamente riassunto il contenuto dei plurimi documenti cui fa riferimento, a partire dall’accordo del 2.9.2014. Su questa base, e più in generale, tutti i motivi si palesano inammissibili perché diretti a una rivalutazione di circostanze fattuali non consentita in sede di legittimità.
Il primo motivo, prospettato come violazione dell’art. 1353 c.c., non censura la qualificazione giuridica della scrittura quale preliminare di locazione, ma investe la ricostruzione in fatto dell’assetto condizionale e la pretesa incompletezza dell’esame dei relativi elementi. Tale censura attiene alla ricognizione della fattispecie concreta, riservata al giudice del merito e sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, non dedotto dal ricorrente.
Il secondo motivo, che investe il preteso malgoverno dell’art. 1457 c.c., si risolve in una contestazione dell’accertamento di fatto circa la non essenzialità del termine e la condotta successiva delle parti, che ne avrebbe determinato la tacita rinuncia. Il mezzo non denuncia un vizio di sussunzione, ma pretende una diversa lettura delle risultanze istruttorie, nei ristretti limiti segnati da Sezioni Unite n. 20867/2020, che non rispetta.
Il terzo motivo, riferito agli artt. 1358 e 1359 c.c., non evidenzia un errore di interpretazione della disciplina della condizione potestativa mista, ma mira a rimettere in discussione il giudizio di fatto sulla condotta del ricorrente e sull’imputabilità del mancato avveramento della condizione. Anche tale censura attiene alla ricognizione della fattispecie concreta e non alla sua qualificazione giuridica.
Il quarto motivo, infine, pur richiamando gli artt. 2555 c.c., 36 l. n. 392/1978, 1218, 1223 e 1453 c.c., si traduce in una critica alla ricostruzione fattuale della vicenda economica e alla valutazione probatoria del giudice di merito, sollecitando una diversa valutazione di merito. In definitiva il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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