Recesso del conduttore per crisi economica e onere probatorio del locatore (Cass. civ. Sez. III n. 25718 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso anticipato del conduttore di immobile adibito a uso commerciale per gravi motivi, ai sensi dell’art. 27, comma 8, legge n. 392/1978, presuppone fatti estranei alla volontà del conduttore, sopravvenuti alla conclusione del contratto e imprevedibili. L’accertamento della crisi economica del punto vendita costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, non riesaminabile in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d’appello che si sostituisce a quella di primo grado sana il preteso vizio di omessa pronuncia. Il vizio di motivazione insufficiente non è più deducibile per cassazione dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata nel 2012.
Il Fatto
La società locatrice concedeva in locazione a uso commerciale un immobile adibito a supermercato. Il contratto veniva poi ceduto, con contestuale cessione del ramo d’azienda, a una seconda conduttrice, che subentrava nel rapporto. Nel 2022 la conduttrice comunicava il proprio recesso anticipato dal contratto ai sensi dell’art. 27, comma 8, legge n. 392/1978, lamentando una crisi economica del singolo punto vendita.
La locatrice contestava la legittimità del recesso e chiedeva il pagamento dei canoni relativi al periodo successivo, ottenendo decreto ingiuntivo verso la conduttrice principale e, in via sussidiaria, verso la cedente del ramo d’azienda. Le due società proponevano distinte opposizioni, poi riunite. Il Tribunale accoglieva l’opposizione principale, revocava il decreto e condannava la locatrice alle spese verso entrambe le opponenti. La Corte d’appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale sul deposito cauzionale. La locatrice ricorreva quindi in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la censura di violazione dell’art. 1362 cod. civ. non è illustrata nell’atto introduttivo ma solo in memoria, sicché è inammissibile: la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso, ma solo chiarire quelli già compiutamente enunciati.
Nel merito, la ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. La Corte d’appello ha distinto il titolo del recesso dalla causa sottostante, da provare in caso di contestazione del locatore, e ha accertato che il fatto posto a fondamento del recesso era successivo e imprevisto rispetto al subentro, oggettivo, non riconducibile alla mera volontà della conduttrice e finalizzato a evitare l’aggravamento del dissesto. L’accertamento si allinea al consolidato orientamento di legittimità richiamato nella sentenza (Cass. n. 6731/2023; Cass. n. 23639/2019).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha motivato in positivo sulla sussistenza della crisi economica della conduttrice, sostituendo la propria motivazione a quella di primo grado. La censura di pretesa violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. è quindi fuori fuoco, e non ha senso la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Il laconico passaggio sulla “ampia documentazione versata in atti” può al più ascriversi a mera insufficienza motivazionale, oggi non più deducibile dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non a motivazione apparente o contraddittoria (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le cause riunite mantengono la loro autonomia, ma la conduttrice ingiunta in via sussidiaria aveva piena facoltà di difendersi. Poiché l’opposizione principale è stata accolta con revoca del decreto, gli argomenti principali di quella sussidiaria sono rimasti implicitamente assorbiti. La condanna alle spese anche verso di essa trova quindi fondamento nel principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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