Termine per il ricorso tributario che scade di sabato prorogato al lunedì (Cass. civ. Sez. V n. 26260 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il termine per la notificazione del ricorso che scada nella giornata di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, in applicazione dell’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ. Tale disciplina opera sul dies a quo di scadenza della notificazione e non è collegata alle modalità con cui la notifica è eseguita, restando indifferente che essa avvenga a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta elettronica certificata. L’obbligo generalizzato di notifica e deposito telematico degli atti del processo tributario, introdotto dall’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, non incide sulla proroga legale del termine processuale che scada di sabato.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura, notificatogli in data 18.10.2022. Il ricorso introduttivo è stato notificato all’amministrazione finanziaria in data 19.12.2022, a mezzo posta elettronica certificata.
In entrambi i gradi di merito il contribuente è risultato soccombente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1269/2025, ha ritenuto tardiva la notificazione del ricorso, sul presupposto che il termine di sessanta giorni fosse scaduto il 17.12.2022 e che la notifica del 19.12.2022 dovesse considerarsi intempestiva, pur se solo di un giorno. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per aver sovrapposto il piano delle modalità di notificazione con quello della decorrenza del termine processuale. Secondo il ricorrente, alla fattispecie è pacificamente applicabile la regola dell’art. 155 cod. proc. civ., che proroga di diritto al lunedì successivo il termine che scada di sabato.
La Corte ritiene il motivo fondato. Dagli atti di causa, e dalla stessa ricostruzione della sentenza impugnata non smentita dalla controricorrente, risulta che il preavviso di fermo è stato notificato il 18 ottobre 2022. Il termine di sessanta giorni scadeva dunque nella giornata di sabato 17 dicembre 2022 ed è stato prorogato ex lege al lunedì successivo, 19 dicembre 2022. La notificazione del ricorso in tale data deve pertanto ritenersi tempestiva.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico. Le disposizioni dell’art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ. non sono collegate al modo in cui sono eseguite le notifiche — a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta elettronica certificata — ma al dies a quo di scadenza della notificazione. L’obbligo di notifica telematica previsto dall’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 attiene alle modalità dell’atto e non incide sulla proroga legale del termine che scada di sabato.
La Corte dà così continuità all’orientamento secondo cui, nel processo tributario, il termine per la notificazione del ricorso che scada di sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo, in virtù dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., che estende ai termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza la proroga del precedente comma 4 (Cass., 09/01/2024, n. 740).
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia nel merito delle censure relative alle cartelle presupposte. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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